L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento della lavoratrice madre assente ingiustificata

Vorrei sapere se è possibile licenziare una lavoratrice madre, entro il 1 anno di vita del bambino, se dopo aver usufruito del periodo di astensione obbligatori e facoltativo (mesi 6), non si presenta al lavoro senza dare giustificazione dell'assenza.

di Alice Chinnici

La domanda

Vorrei sapere se è possibile licenziare una lavoratrice madre, entro il 1 anno di vita del bambino, se dopo aver usufruito del periodo di astensione obbligatori e facoltativo (mesi 6), non si presenta al lavoro senza dare giustificazione dell'assenza.

L'articolo 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il comma 3, del citato articolo 54, prevede che il divieto di licenziamento non si applichi nel caso di:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
Pertanto, nel caso prospettato sarà innanzitutto necessario avviare il procedimento disciplinare inviando la contestazione, verificare quanto previsto dal CCNL applicato in azienda in riferimento alle ipotesi di assenza ingiustificata e applicare la relativa sanzione.

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