Limiti alla somministrazione anche nei contratti di prossimità
Per il Tribunale di Teramo è nullo l’accordo che toglie durata massima e causale, in quanto non rispetta i paletti della direttiva Ue
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza 71/2023, interviene sul caso di un lavoratore somministrato presso una società di servizio pubblico locale per un periodo continuativo di 34 mesi – in forza di una pluralità di contratti e per lo svolgimento di mansioni ordinarie – in applicazione di un contratto aziendale di prossimità che consentiva di fare ricorso a personale in somministrazione senza alcun limite temporale di durata massima e senza necessità di causale.
Il lavoratore ha promosso la controversia ritenendo sussistere un’ipotesi di abusiva reiterazione del contratto di lavoro somministrato in violazione della Direttiva 2008/104/CE e degli articoli 19 e 34 del Dlgs 81/2015.
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di decadenza formulata dal datore di lavoro rispetto all’azione del lavoratore, aderendo al più recente orientamento di legittimità (cfr. Cassazione, sentenza 29570/2022) secondo cui, in presenza di una successione di contratti temporanei, l’impugnativa tempestivamente formulata nei soli confronti dell’ultimo contratto, pur precludendo ogni indagine sui precedenti contratti, consente di procedere a un accertamento sulla loro abusiva reiterazione.
La sentenza, poi, dopo aver ripercorso l’evoluzione della disciplina legale sui limiti temporali del lavoro somministrato in base agli articoli 19 e 34 del Dlgs 81/2015 richiama l’orientamento dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale che, muovendo dalla Direttiva 2008/104, afferma il carattere strutturalmente temporaneo del lavoro tramite agenzia interinale (cfr. Corte di giustizia, C232/20 del 17 marzo 2022 e C681/18 del 14 ottobre 2020, nonché la già richiamata Cassazione 29570/2022, i cui principi sono stati applicati in sede di rinvio dalla recentissima sentenza della Corte d’appello di Milano 162/2023).
Tenuto conto dell’implicito e immanente requisito di temporaneità del lavoro somministrato, il Tribunale afferma che la durata continuativa di 34 mesi dell’attività lavorativa ordinaria in somministrazione svolta presso un’unica società utilizzatrice – ancorché in base a una pluralità di contratti e senza che la società abbia giustificato la propria scelta – sia più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come temporaneo; tale durata, secondo la sentenza, elude la Direttiva 2008/104 e gli articoli 19 e 34 del Dlgs 81/2015 in quanto costituisce un abuso del lavoro in somministrazione, compromettendo l’equilibrio tra l’esigenza datoriale di flessibilità e la posizione dei lavoratori, a discapito di quest’ultima.
Inoltre, il Tribunale esclude che all’ultimo contratto di somministrazione possa applicarsi la disciplina derogatoria prevista dall’accordo aziendale di prossimità, ritenuto nullo in quanto contenente una regolamentazione totalmente abrogativa del precetto normativo; anche questo è un tema di notevole attualità, su cui da ultimo si è pronunciata la Corte costituzionale, che nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità ha precisato come il contratto collettivo aziendale di prossimità ex articolo 8 del Dl 138/2011 possa derogare a disposizioni di legge e alla regolamentazione dei ccnl solo per perseguire determinate finalità e per regolare determinate materie, sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro (si veda Corte costituzionale, sentenza 52/2023).