[1] Contratti collettivi nazionali di lavoro.
[2] Ovvero operai, impiegati, quadri e dirigenti.
[3] E' il caso ad es. del CCNL 26 gennaio 2023 per l'industria della Gomma Plastica e del CCNL 1.4.2019 (la cui sola parte economica è stata rinnovata il 20 giugno 2023) per l'industria del Legno.
[4] Il rinnovo di CCNL più significativo in tal senso è comunemente considerato il CCNL per l'industria Metalmeccanica privata del 1972, che ha portato a regime - interessando i minimi retributivi - alcuni interventi di armonizzazione tra operai, equiparati e impiegati introdotti con il precedente rinnovo del 1969.
[5] Figura di origine prettamente contrattuale, posizionata tra operai ed impiegati.
[6] Si tratta di riformulazioni stimolate da ragioni di equanimità, in un periodo storico nel quale le relazioni industriali erano fortemente caratterizzate da obiettivi di egualitarismo sociale.
[7] Cfr. nell'industria il recente rinnovo del CCNL per il settore Tessile, Abbigliamento, Moda datato 11 novembre 2024, che ha introdotto una normativa contrattuale generale unificata, lasciando solo residuali differenze nella disciplina di operai, intermedi e impiegati/quadri.
[8] Cfr. nell'industria il rinnovo del CCNL Metalmeccanici del 5 febbraio 2021, che ha consentito l'inquadramento degli operai fino all'ottavo livello (B3). In precedenza era consentito solo l'accesso al livello 5s.
[9] Tra i più diffusi CCNL con impostazione tradizionale rientra il Terziario, Distribuzione e Servizi, che anche con l'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 si è limitato ad un aggiornamento di alcuni profili e declaratorie, introducendo modifiche condivise in sede di commissione paritetica nazionale. Analogamente l'accordo di rinnovo del CCNL per il comparto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, anch'esso caratterizzato da un mansionario di tipo tradizionale, si è limitato ad aggiornare alcuni profili esemplificativi.
[10] Tra i primi CCNL a valorizzare nell'inquadramento il "ruolo" assegnato al lavoratore, utilizzando come riferimento alcuni requisiti di professionalità, rileva il CCNL per gli addetti all'industria Chimica. L'attuale art.4 del CCNL 13 giugno 2022 prevede l'assegnazione del livello e della posizione organizzativa in base a otto "fattori guida", sei essenziali e due accessori. Per quanto attiene la prossima diffusione di questi modelli si consideri l'art.52 introdotto dal recente rinnovo del 11 novembre 2024 del CCNL per il settore Tessile Abbigliamento Moda prevede l'attivazione di una Commissione Paritetica incaricata di "analizzare e valutare l'opportunità di proporre l'introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità". Il nuovo modello, che potrebbe quindi basarsi anch'esso su criteri di professionalità, si aggiungerebbe quindi ai modelli già applicati nell'industria, oltre che nel settore Chimico, nei settori Metalmeccanico, Alimentare etc.
[11] Si tralasciano, nell'elencazione, eventuali ragioni economiche che tuttavia possono talvolta risultare rilevanti, in quanto le declaratorie tradizionali possono considerare caratteristiche – come il grado di autonomia esecutiva – proprie originariamente di livelli superiori e che l'evoluzione dei sistemi di organizzazione del lavoro tende ad estendere a livelli inferiori, comportando il progressivo innalzamento del livello di inquadramento medio con inevitabili incrementi complessivi del costo del lavoro.
[12] Ad es. l'art.52 introdotto dal recente rinnovo del 11 novembre 2024 del CCNL per il settore Tessile, Abbigliamento, Moda prevede, nelle more di una più ampia riforma del mansionario contrattuale nazionale, l'attivazione di "sperimentazioni da svolgere presso aziende disponibili su base volontaria e da realizzare in collaborazione con le RSU". Analoghe sperimentazioni sono previste dall'art.4 del CCNL per l'industria della Gomma e Plastica del 26 gennaio 2023.
[13] Ad es. l'art.26 del CCNL 1 marzo 2024 per l'industria Alimentare, prevede che "a livello aziendale (…) si proceda, a fronte di innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo, manutenzione e qualità) siano finalizzati alla definizione di modelli organizzativi che consentano, mediante l'adozione di elementi obiettivi di riconoscimento, la valutazione di nuove posizioni di lavoro anche in funzione delle nuove competenze acquisite e delle estensioni dei ruoli professionali riscontrate. Ove a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove posizioni professionali, le parti a livello aziendale definiranno gli inquadramenti conseguenti, in base al sistema contrattuale di cui al presente articolo".
[14] Ad. es. l'art.1 parte Quinta del CCNL per l'industria Grafica del 19 gennaio 2021 prevede iter professionali discussi a livello aziendale per definire all'occorrenza "la classificazione, in base alle declaratorie e ai profili, delle nuove figure di operatori chiamati a svolgere tutte indistintamente le operazioni comprese nella fase di lavorazione considerata a livello aziendale".
[15] Non in senso quantitativo/statistico, trattandosi principalmente di interventi di carattere specifico.
[16] Ai sensi del quale "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Il minimale retributivo che soddisfa tali requisiti è riferito, dalla giurisprudenza consolidata sia costituzionale sia di legittimità con innumerevoli pronunciamenti, agli importi dettati dai CCNL per i singoli comparti.
[17] Cfr. ex plurimis Cass. n.11881 del 14 dicembre 1990, n.5046 del 24 maggio 1999, n.17274 del 28 agosto 2004, n.13640 del 13 luglio 2009, n.7528 del 29 marzo 2010.
[18] Ad es. il CCNL 5 febbraio 2021 per l'industria Metalmeccanica prevede all'art.2 sez. Quarta, Titolo II che possano essere sperimentati, a livello aziendale, degli "approfondimenti inquadramentali" condivisi con le RSU d'intesa con le Organizzazioni sindacali, per la "valutazione di fattori di professionalità, specifici, trasversali, di polivalenza e di competenza espressa attraverso matrici improntate ad oggettività e trasparenza".
[19] Ad. es. l'art.4 del CCNL 13 giugno 2022 per gli addetti all'industria Chimica prevede che i fattori della esperienza, polivalenza e polifunzionalità "siano incentivati nell'ambito della contrattazione aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art.47, che richiama "il riconoscimento economico collegato al possesso di tali caratteristiche e al loro effettivo utilizzo".
[20] L'art.2103 comma 5 c.c. dispone, in caso di modifica di mansioni, la conservazione del trattamento retributivo in godimento "fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa" ossia di natura indennitaria.
[21] Nella terminologia organizzativa, il team leader è il lavoratore svolgente mansioni analoghe a quelle degli altri lavoratori rispetto ai quali funge tuttavia anche da riferimento per attività di coordinamento.
[22] Ad es. il CCNL 5 febbraio 2021 per l'industria Metalmeccanica prevede all'art.2 sez. Quarta, Titolo II la possibile "individuazione di sistemi di valutazione del contributo individuale o di team o di specifiche aree professionali alla catena di creazione del valore ed al differenziale competitivo dell'impresa".
[23] OD&M, Mercer etc.
[24] Cfr. l'art.1.2 – criteri di inserimento e mobilità – sez.Quarta, Titolo II del CCNL 5 febbraio 2021 per l'industria Metalmeccanica.
[25] Ad es. l'art.26 del CCNL 1 marzo 2024 per l'industria Alimentare, prevede che "Le parti a livello aziendale potranno altresì definire percorsi (ad esempio attraverso attività di formazione e addestramento on the job) per il raggiungimento degli inquadramenti (…) e/o modalità diverse di riconoscimento delle prestazioni di lavoro e della relativa professionalità".
[26] Tra gli ultimi interventi in tal senso si consideri l'art.4 comma 17 del CCNL 26 gennaio 2023 per l'industria della Gomma Plastica, ai sensi del quale "a partire dal 1° gennaio 2021, tutti i lavoratori inquadrati a livello I dell'area produzione, con posizione professionale di addetti alla conduzione di macchine di produzione o all'esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti, saranno inquadrati al livello H dopo il superamento del periodo di prova (…)".
[27] Sono infatti ricondotti alla categoria degli usi negoziali di cui all'art.1340 c.c. che molti pronunciamenti della Corte di Cassazione, a decorrere dagli anni '80 (tra i primi Cass. n.2583/80 n.2585/80 e 2586/80) hanno ritenuto determinassero l'inserimento di obblighi direttamente nei singoli rapporti di lavoro.
[28] L'art.28 comma 4 del D.Lgs. n.150 del 1 settembre 2011 prevede che "quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata".
[29] La disposizione vieta infatti al datore di lavoro, in termini ampi e piuttosto generici, i "comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale".