Contenzioso

Mobilità volontaria presso un ente pubblico economico: si applica la normativa privatistica

immagine non disponibile

di Valeria Zeppilli

Di regola, il dipendente pubblico che, in forza di quanto attualmente previsto dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001 e, in precedenza, dall'articolo 33 del Dlgs 29/1993, ricorra alla mobilità volontaria e si trasferisca presso un ente pubblico economico, mantiene i diritti che ha maturato in base al precedente regime giuridico prima che il suo contratto venisse ceduto. Ci si riferisce, ad esempio, ai diritti relativi alla retribuzione, alla qualifica o all'anzianità di servizio.

Come approfonditamente ricostruito dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 23884/ 2022), del resto, la mobilità volontaria altro non è che una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, fatta con il necessario consenso di tutte le parti interessate e, quindi, si configura come una cessione del contratto. Anche se il cedente, a seguito della cessione, deve ritenersi liberato, la vicenda nel suo complesso deve essere unitariamente valutata, considerata la continuità degli elementi oggettivi essenziali del contratto che renderebbero illegittima la pretesa della stipula di un nuovo contratto.

Uno dei corollari della riconducibilità del passaggio diretto di personale da un ente pubblico a un altro alla fattispecie della cessione del contratto prevista dall’articolo 1406 del Codice civile, è che il trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti debba essere individuato tenendo conto dell'inquadramento dell'ente di provenienza e nell'ambito della disciplina legale e contrattuale prevista per il comparto dell'amministrazione cessionaria. Nonostante tutto ciò, una volta che il lavoratore divenga dipendente dell'ente pubblico economico cessionario non è più possibile continuare ad applicargli incondizionatamente la disciplina prevista dal previgente regime giuridico: con riferimento alle vicende successive si applicano la disciplina di diritto privato e la relativa contrattazione collettiva.

La natura del rapporto lavorativo quale rapporto di durata, infatti, impone di applicare la regolamentazione del nuovo datore di lavoro a tutte le vicende successive all'adozione dell'incarico presso quest'ultimo. E se quest'ultimo, come nel caso specifico, è un ente pubblico economico, a essere applicate saranno la normativa privatistica e la disciplina collettiva pertinente.

Gli effetti di tale assunto sono molteplici e tra di essi rientra anche la circostanza che, se si verifica una situazione di soprannumero o eccedenza di personale, per il lavoratore non vale più quanto specificamente stabilito con riferimento a simili ipotesi dall'articolo 33 del Dlgs 165/2001, con la conseguenza che il dipendente interessato dalla mobilità, se, ad esempio, nel frattempo ha anche acquisito la qualifica di dirigente, potrà essere legittimamente licenziato secondo l'articolo 2118 del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©