ApprofondimentoContenzioso

Natura ritorsiva del licenziamento del lavoratore testimone

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 15

guida-al-lavoro

Il licenziamento del lavoratore che testimonia in giudizio a favore di un collega è nullo in quanto ritorsivo

Massima

  • Accertamento concreto della giusta causa addotta – Sussiste – Requisiti previsti per il motivo illecito unico e determinante – Sussistono - Licenziamento ritorsivo - Sussiste

    Il motivo di ricorso era ritenuto infondato dalla S.C., in quanto la sentenza d'appello, in sede di motivazione, non aveva fatto ricorso a "presunzioni", ma aveva concretamente accertato l'insussistenza della giusta causa addotta (cioè la asserita falsità delle dichiarazioni rese), e, conseguentemente, sussistente la serie di requisiti previsti dal Codice Civile per la nullità dovuta a motivo illecito che sia unico, esclusivo e determinante (sebbene, ovviamente, non comune a entrambe le parti, per via della particolare declinazione della materia giuslavoristica rispetto alla comune disciplina contrattuale).

La controversia trae spunto dal licenziamento, ritenuto di carattere ritorsivo, intimato dalla società per un lavoratore che aveva reso testimonianza in giudizio, determinando la soccombenza dell'azienda nei riguardi di un collaboratore agente, per ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoratore subordinato

I fatti di causa e la fase di merito

Un lavoratore, già alle dipendenze di una società per azioni, veniva licenziato per giusta causa nel dicembre del 2020 a seguito di una dichiarazione resa all'interno di un contenzioso tra l'...

  • [1] Cass. n. 33444/2022, secondo cui: "In tema di licenziamento illegittimo l'indennità risarcitoria spettante al lavoratore deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto a lui spettante al tempo del licenziamento, ossia a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato."

  • [2] In tema di licenziamento e illiceità del motivo, si veda Cass. n. 9468/2019, che ha espresso la seguente massima di diritto: "In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento."