In riferimento alla nomina del RLS abbiamo il caso di una società che si occupa di gestione e movimentazione dei magazzini. La ditta ha diversi appalti nei quali è presente un Preposto designato dall’Azienda per la coordinazione dell’attività di servizi prestata al cliente. I lavoratori iscritti al sindacato CGIL, con RSA nominato, hanno eletto un RLS. Il Ministero del Lavoro, con interpello 24 ottobre 2024 n.5 ha fornito chiarimenti in merito al numero di RLS che devono essere designati in ciascuna unità produttiva. Nel caso della nostra azienda possiamo considerare il cantiere dell’appalto un’unità produttiva anche se di fatto non ha autonomia finanziaria ma solo autonomia tecnico-funzionale?
In base alle previsioni dell’art.47, D.Lgs.81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata all’interno di un’azienda o unità produttiva per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ha come compito principale quello di vigilare e collaborare per garantire un ambiente di lavoro sicuro, segnalando situazioni di rischio e promuovendo la prevenzione degli infortuni.
Il RLS partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza, ...