Contenzioso

Nullità senza salvezza della retribuzione se non c'è la forma scritta nei rapporti di lavoro con le PP.AA.

di Flavia Maria Cannizzo

Nei contratti con la Pubblica Amministrazione la forma scritta è richiesta ad substantiam ed importa la nullità assoluta dei contratti che siano privi di tale forma, con insuscettibilità di sanatoria e salvezza degli effetti di questi rapporti (id est: del diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. - "Prestazione di fatto con violazione di legge").

Questo quanto statuito in una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 15922 - 24 luglio 2020) a definizione di una vicenda processuale che aveva visto contrapposte Equitalia Sud S.p.A. (poi confluita in Agenzia delle Entrate -Riscossione) e una lavoratrice la quale aveva prestato il lavoro nella sede di Campobasso quale addetta delle pulizie in virtù di contratto d'appalto stipulato da Equitalia Serit S.p.A. (poi fusa in Equitalia Sud, appunto).

Il ricorso della lavoratrice era stato rigettato in primo grado nel 2010, così come l'appello della stessa, respinto a sua volta dalla Corte d'Appello del Lavoro di Campobasso nel 2014, sull'argomentazione che nel caso di specie rilevava il contratto di appalto per lavori di pulizia sottoscritto, e che la lavoratrice non avesse fatto altro che indicare solo genericamente il contenuto delle mansioni e la retribuzione percepita, omettendo di fornire la prova del potere direttivo datoriale, del suo potere disciplinare e degli elementi distintivi sussidiari individuati dalla giurisprudenza del lavoro come caratterizzanti la subordinazione.

Avverso le decisioni di merito, proponeva ricorso in Cassazione la lavoratrice, sulla base della pretesa violazione degli artt. 1655 e 2094 c.c. nonché dei principi stabiliti in tema di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato, per vedersi riconosciuti gli emolumenti a titolo di differenze retributive e di risarcimento per illegittimo licenziamento.

La Cassazione, con approfondita motivazione che non omette di soffermarsi ancora una volta sui noti criteri e indici distintivi e sintomatici della subordinazione in rapporto alle forme di lavoro autonomo, chiarisce che, a prescindere della giusta qualificazione del rapporto della lavoratrice (appalto o contratto d'opera), "tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione – anche quando essa agisca jure privatorum – richiedono la forma scritta ad substantiam", e per conseguenza ogni rapporto privo della prescritta forma è del tutto nullo.

Senonché, tale nullità è differente dalla nullità di un qualsiasi altro contratto di lavoro, poiché ad essa non si applica alcun meccanismo di sanatoria e salvezza degli effetti ex art. 2126 c.c.

Come noto, tale norma, a salvaguardia dei diritti del lavoratore, stabilisce (in via di eccezione rispetto alle nullità di diritto privato) che la prestazione di fatto nell'ambito di contratti di lavoro nulli o annullabili non produca effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, spettando al lavoratore ogni dovuto emolumento in dipendenza del lavoro effettivamente pestato. Per completezza, deve ricordarsi che questa tutela non trova applicazione alle nullità per illiceità di oggetto o causa (come ovvio).

Ebbene, i giudici di legittimità chiariscono che questa norma non si applica nei rapporti con le PP.AA., cosicché, anche se nel caso di specie fossero rilevabili (ad esempio) gli elementi della para-subordinazione, non potrà trovare comunque applicazione la regola della salvezza della retribuzione. In assenza di un contratto scritto e validamente sottoscritto, pertanto, nessun rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni può dirsi esistente o (anche solo) produttivo di effetti.

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