Contenzioso

Obbligo di contribuzione alla gestione separata per ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa

La Corte costituzionale torna sul tema dei professionisti che svolgono più attività

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di Silvano Imbriaci

Con la sentenza 238/2022 la Corte costituzionale completa il quadro degli interventi sulla disciplina relativa all'iscrizione alla gestione separata Inps dei liberi professionisti che, pur essendo iscritti agli albi del proprio ordine, non hanno ottenuto l'iscrizione alla relativa Cassa di previdenza, per i motivi indicati negli ordinamenti delle stesse (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011 – norma di interpretazione autentica, secondo cui i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps, «sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti»).

La sentenza porta idealmente a compimento il percorso indicato dal precedente intervento dell'aprile scorso (104/2022), che aveva sancito la legittimità dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata degli avvocati non iscritti alla Cassa di appartenenza o, se iscritti, tenuti esclusivamente al versamento del contributo integrativo (non anche di quello soggettivo). Sulla falsariga delle motivazioni di quella pronuncia, nella sentenza 238/2022 la Corte applica lo stesso criterio interpretativo, con riferimento a ingegneri e architetti, che non possono iscriversi alla Cassa di appartenenza in quanto svolgono contestualmente un'altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.

La questione ha dato vita a un ricchissimo contenzioso su tutto il territorio nazionale, con ripetuti interventi della giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito l'inidoneità del versamento del contributo integrativo a fondare la copertura contributiva necessaria in relazione allo svolgimento di attività lavorativa, data, invece, dall'iscrizione alla gestione separata Inps (tra le tante, Cassazione 32167/ 2018).

Per quanto riguarda ingegneri e architetti, la regolamentazione di Inarcassa impedisce l'iscrizione alla stessa a professionisti che già versano contributi a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (articolo 1, legge 179/1958), salvo l'obbligo comunque di corrispondere un contributo integrativo (articolo 10, legge 6/1981). Per questi soggetti l'Inps pretende l'iscrizione alla gestione separata.

La Corte costituzionale, con la sentenza 238/2022, risponde alle questioni sollevate di legittimità costituzionale relative alle norme sopra indicate (in particolare il differente trattamento rispetto ai professionisti iscritti e le limitazioni dell'autonomia regolamentare delle Casse di previdenza), basandosi sull'orientamento ormai consolidato della Cassazione che assegna valore rilevante, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione, unicamente al contributo soggettivo e non a quello integrativo (principio della universalizzazione della copertura assicurativa: articoli 35 e 38 Costituzione - nello specifico, Cassazione 20288/2022).

Sulla base di tale assunto, la Corte ritiene non fondata la questione attinente alla diversa disciplina che riguarda i pensionati, la cui iscrizione alla Cassa prevede un contributo soggettivo inferiore rispetto a quello dovuto in via ordinaria; non è accoglibile, inoltre, neanche la questione relativa all’impossibilità per il professionista di computare gli importi versati a titolo di contributo integrativo nel montante contributivo individuale, essendo tale situazione superabile ormai con gli istituti che consentono l'unificazione delle posizioni contributive a fini pensionistici. Quanto all'asserita diminuzione ingiustificata dell'autonomia della Cassa di previdenza, la questione è superabile sulla base della semplice constatazione circa la complementarietà tra gestione separata e casse professionali, nel cui ambito per legge non si situano i professionisti che sono titolari di altro rapporto lavorativo.

Circa, infine, l'incertezza sull'interpretazione dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, la Corte ha già dichiarato, con riguardo alla previdenza forense, l'illegittimità della mancata esclusione dal pagamento delle sanzioni civili, per il periodo precedente alla norma di interpretazione autentica (dell'articolo 18, comma 12, del Dl. 98 del 2011, come convertito). Sul punto peraltro, l'Inps si è adeguato mediante la circolare 107/2022, nella quale l'istituto precisa che l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima gestione separata Inps riguarda il periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011 (naturalmente per i rapporti non ancora esauriti). Tale adeguamento, afferma l'istituto, verrà disposto d'ufficio, senza la presentazione di un'apposita istanza da parte dei soggetti interessati e con un meccanismo di rimborso delle somme eventualmente versate a tale titolo, le cui modalità saranno oggetto di separate istruzioni.

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