Omesso versamento di ritenute previdenziali, le novità nel decreto Lavoro
Tra le varie disposizioni contenute nel decreto Lavoro, una nuova disciplina sul calcolo dell'importo delle sanzioni amministrative connesse all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali<br/>
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (anno 164, n. 103, del 4 maggio 2023 - Parte Prima) il Dl 48/2023 in materia di "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" che al suo interno prevede all'articolo 23 una disposizione che individua un nuovo importo, nel minimo e nel massimo, della sanzione amministrativa da applicarsi in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all' articolo 2, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983 (conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638) – nelle ipotesi, ovviamente, che hanno perso rilevanza penale.
Secondo la precedente dizione, per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro annui, doveva applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Con l'articolo 23 del nuovo dcreto le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso". La norma intende chiaramente venire incontro alle molteplici lamentele che aveva sollevato la sua applicazione da parte dell'Inps in ordinanze ingiunzioni che contenevano importi, a titolo di sanzioni, molto elevati e soprattutto scollegati e sproporzionati rispetto all'importo effettivo delle ritenute non versate. Tale applicazione aveva generato un certo contenzioso che solo in parte l'Istituto era riuscito ad intercettare, da ultimo, con il messaggio 3516 del 27 settembre 2022, che aveva posto in dubbio – secondo non meglio precisate indicazioni ministeriali, l'applicabilità del meccanismo della riduzione della sanzione ex articolo 16 legge 689/1981 a questo tipo di illecito amministrativo, in ragione della specificità del procedimento delineato dalla normativa depenalizzatrice, ossia il d.lgs. 8/2016 (articolo 3, comma VI).
Pertanto, dall'iniziale calcolo che individuava la misura ridotta in un importo pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, l'Inps aveva proceduto alla rideterminazione degli importi delle sanzioni, applicando comunque la misura minima di euro 10.000, salva la possibilità, per i pagamenti tempestivi (entro 60 giorni dalla rideterminazione) di applicare la sanzione pari alla metà del minimo, ricorrendone i presupposti (regime intertemporale). La questione dell'enormità delle sanzioni applicate era stata comunque portata all'attenzione della Corte Costituzionale (cfr. Tribunale di Verbania, ordinanza 13 ottobre 2022 – Tribunale di Brescia 35/2023), sotto il profilo dell'assenza di previsione di un regime di maggiore graduazione della sanzione per le ipotesi di particolare esiguità della omissione contributiva.
Che cosa cambia nel calcolo
Con la nuova disciplina dettata dall'articolo 23 del d.l. 48/2023, il meccanismo di individuazione e calcolo degli importi cambia totalmente e si collega all'importo delle ritenute omesse, stabilendo un limite minimo di 1 volta e mezza l'importo della ritenuta e un limite massimo di 4 volte l'importo omesso. Se le nuove modalità di calcolo sicuramente porteranno ad importi più sostenibili da parte dei trasgressori per il futuro, si pone ovviamente il problema delle situazioni pregresse, già oggetto di ordinanze ingiunzioni, anche notificate e in molti casi non opposte, oppure con contenzioso di opposizione pendente di fronte all'autorità giudiziaria (in alcuni casi coperto da giudicato), dove dovrà essere affrontato innanzitutto il profilo della limitata o generale retroattività (connessa alla natura sostanzialmente penale della violazione: articolo 2 codice penale). Su tutto, sicuramente, al di là delle statuizioni giudiziarie, sarà rilevante anche constatare quali saranno le indicazioni fornite dall'Inps in via amministrativa, attesa l'enorme platea dei soggetti interessati.
Da ultimo occorre rilevare che l'articolo 23 citato, al secondo comma, pone un termine perentorio, questa volta specificamente dedicato alle violazioni poste in essere dal 1° gennaio 2023, entro il quale effettuare da parte dell'Istituto la notifica degli estremi della violazione al trasgressore, in deroga al regime ordinario previsto dall'articolo 14 della legge 689/1981 (per i casi di contestazione non immediata della violazione, i cui estremi devono essere notificati nel termine di 90 giorni dall'accertamento). La nuova disposizione prevede invece che gli estremi della violazione debbano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione (quindi non dell'anno successivo, ma del secondo anno successivo), lasciando quindi un margine abbastanza comodo agli enti per procedere all'accertamento della violazione, spesso legata ad indagini complesse che rendevano di fatto difficile l'osservanza del termine ordinario di cui all'articolo 14 citato.