Contrattazione

Part time e intermittente: la circolare dei consulenti del lavoro

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di Mauro Pizzin e Alessandro Rota Porta


La Fondazione studi dei consulenti del lavoro torna ad occuparsi delle novità introdotte dal Codice dei contratti (Dlgs 81/2015) attraverso la circolare 18, diffusa ieri, prendendo in esame i due istituti del contratto di lavoro a tempo parziale e di quello a chiamata.
Con riferimento al primo, la nota segnala come – nella nuova regolamentazione – sia stato espunto l'obbligo prima stabilito dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 61/2000 (ora abrogato) di “informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il riscorso al lavoro supplementare”.
Poiché nel Codice non è rinvenibile una disciplina analoga, la Fondazione ritiene che eventuali obblighi in tal senso potranno scattare solo se previsti dalla contrattazione collettiva.
In merito al diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time (articolo 8, del Dlgs 81/2015) è poi correttamente rilevato come l'ampliamento della sfera dei possibili lavoratori destinatari di tale opzione (il diritto è, infatti, esteso a qualunque caso di “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”) possa validamente essere sfruttata per evitare – ove possibile – il superamento del periodo di comporto, a vantaggio della conservazione del posto di lavoro.
Passando alla disamina sul contratto intermittente è interessante l'accento che la Fondazione studi pone in merito ai diritti dei lavoratori inquadrati con la fattispecie del job-on-call. Nel dettaglio, ci si riferisce alla mancata previsione, nel Codice dei contratti, della disciplina prima dettata dall'ormai abrogato articolo 38, del Dlgs 276/2003, che escludeva in capo ai lavoratori a chiamata la titolarità “di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati” nel periodo durante il quale i medesimi restano disponibili a rispondere alla chiamata del datore.
Il fatto che tale inciso non sia stato replicato nel Dlgs 81/2015 potrebbe - secondo il parere della Fondazione - prestare il fianco a qualche dubbio circa il riconoscimento di prerogative, nei confronti dei lavoratori in questione; mentre, nel regime previgente, la stessa giurisprudenza aveva escluso l'insorgenza di qualsiasi diritto.
Sempre in materia di intermittente, inoltre, per i consulenti resta il dubbio sulla applicabilità o meno del lavoro a chiamata anche per le attività discontinue indicate nella tabella del Regio decreto 2657/23 e ciò alla luce del fatto che l'articolo 13 del Dlgs 81/15 prevede che, in mancanza di Ccnl, i casi di utilizzo del contratto intermittente “sono individuati con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”. Sul punto per i professionisti “è necessario un quanto mai opportuno chiarimento menisteriale anche perché il legislatore, nel caso del contratto a tempo determinato, nell'individuazione delle attività stagionali ha invece espressamente evidenziato come sia applicabile la previgente disciplina in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale regolamentativo”.

La Circolare 18/15 della Fondazione studi

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