La Corte di Giustizia stabilisce che la maggiorazione retributiva del lavoro supplementare prestato dai dipendenti occupati a tempo parziale non può essere inferiore a quella del lavoro straordinario
Massima
Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili – Pagamento di una maggiorazione della retribuzione per le sole ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori a tempo parziale oltre l'orario di lavoro normale fissato per i lavoratori a tempo pieno
Una normativa nazionale in forza della quale il pagamento della maggiorazione retributiva per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore di lavoro effettuate oltre l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile costituisce un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale nonché, se è dimostrato che tale normativa svantaggia in proporzione significativamente maggiore le persone di sesso femminile rispetto a persone di sesso maschile, una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Il fatto
Due assistenti infermiere, dipendenti part-time di un'azienda tedesca fornitrice di servizi sanitari, lamentavano che non era stata corrisposta loro alcuna maggiorazione retributiva per le ore di lavoro prestate oltre l'orario concordato nei rispettivi contratti a tempo parziale, così trattandole in modo meno favorevole rispetto alle dipendenti a tempo pieno e assoggettandole ad una discriminazione indiretta fondata sul sesso, dal momento che l'azienda occupava prevalentemente donne a tempo parziale...