Pensionati residenti in Bulgaria: esenti da tassazione solo con cittadinanza
Il requisito riguarda anche chi sta già percependo l’assegno e che quindi deve integrare la documentazione fornita all’Inps
I percettori di pensione privata Inps, che hanno trasferito la residenza fiscale in Bulgaria, sono soggetti a tassazione in Italia, a meno che abbiano la nazionalità bulgara. Questa l’indicazione contenuta nella risposta a interpello 244/2023 dell’agenzia delle Entrate, sulla cui base l'Inps, con il messaggio 1270/2023 del 3 aprile, adegua la propria prassi.
Il messaggio precisa che la richiesta di sospensione dall'applicazione di ritenute fiscali, per i pensionati divenuti non residenti in Italia a seguito di trasferimento in Bulgaria, può essere concessa nel solo caso il beneficiario abbia la cittadinanza bulgara. Il requisito, generalmente richiesto per il riconoscimento dell'esenzione da ritenuta per le pensioni pubbliche, è necessario anche per la detassazione delle pensioni private, secondo la corretta interpretazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Bulgaria.
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, conformi al modello Ocse, prevedono la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del pensionato, derogando alla normativa di diritto interno che considera redditi prodotti in Italia, quindi imponibili anche per i non residenti fiscali, le pensioni corrisposte da soggetti residenti in Italia (articolo 23 comma 2, lettera a, del Tuir). Questa disposizione considera imponibili in Italia tutte le pensioni anche se il pensionato non è fiscalmente residente, purché la convenzione internazionale applicabile non disponga diversamente.
La convenzione con la Bulgaria presenta una particolarità, rispetto al modello Ocse in quanto, da un lato, la sua applicazione è possibile solo per persone residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti, dall'altro, sono residenti, ai fini della convenzione, solo le persone fisiche con nazionalità bulgara. L'assenza di quest’ultimo requisito, quindi, rende inapplicabili le norme della convenzione, inclusa la disposizione dell'articolo 16 che prevede la tassazione esclusiva in Bulgaria dei pensionati ivi residenti.
L'Inps, preso atto di questa interpretazione, supera le precedenti istruzioni circa le modalità per richiedere e ottenere la detassazione contenute nel messaggio 612/2020. Le nuove istruzioni richiedono al pensionato trasferito in Bulgaria di documentare anche la cittadinanza bulgara per l'esenzione da ritenute fiscali sulla pensione.
Gli impatti della nuova interpretazione coinvolgono sia i pensionati che presenteranno all'Inps domanda di detassazione, sia coloro che hanno già presentato domande di esenzione.Le nuove istanze, da presentare secondo il modulo "EP-I", dovranno includere la dichiarazione di residenza fiscale in Bulgaria, in base alla convenzione tra Italia e Bulgaria, confermata dall'autorità fiscale bulgara, nonché contenere in allegato la certificazione da cui si evinca il possesso della cittadinanza bulgara.
I pensionati a cui è stata già riconosciuta l'esenzione da ritenuta fiscale, a seguito di istanze pregresse in cui manca la documentazione comprovante la cittadinanza bulgara, saranno assoggettate a trattenute fiscali dall'Inps a partire da giugno 2023, con recupero delle imposte per le mensilità da inizio 2023, purché il pensionato non integri la documentazione entro il 30 aprile 2023. Le eventuali integrazioni successive ad aprile consentiranno il ripristino della detassazione con il primo rateo utile di pensione successivo all'accettazione della domanda.Infine, i pensionati che hanno goduto dell'esenzione negli anni precedenti al 2023, senza avere la cittadinanza bulgara sono tenuti a regolarizzare la situazione con l'agenzia delle Entrate.