Contrattazione

Più part time e banca delle ore più ampia per i lavoratori delle aziende industriali delle pelli

Ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl sottoscritta lo scorso 26 maggio. Decorrenza della parte economica e normativa dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026

di Paola Sanna

Il 26 maggio tra Assopellettieri, assistita da Confindustria Moda, e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per dipendenti di aziende industriali manifatturiere delle pelli e succedanei, nonché di ombrelli e ombrelloni. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali con riserva, verrà confermato entro il 31 luglio.

Decorrenza e durata
Il Ccnl decorre dal 1° aprile 2023 e scade il 31 marzo 2026 sia per la parte normativa, sia per la parte economica. I nuovi istituti introdotti, ovvero modificati dall'accordo, decorrono dal 26 maggio 2023, a meno che non sia data evidenza di diversa decorrenza.

Banca ore
La soglia di accantonamento delle ore di lavoro eccedenti il normale orario contrattuale che è possibile destinare alla banca delle ore passa da 40 a 50 ore annue.

Contratto a tempo parziale
Entro il limite complessivo del 12% (prima era l'8%) le aziende sono tenute ad accogliere le richieste di passaggio da full time a part time, in relazione a specifiche situazioni che vanno a sostituire quelle previgenti. Si tratta dunque di istanze motivate da necessità di assistenza a familiari che abbisognano di assistenza continuativa a causa di malattia, ovvero persone conviventi certificate ai fini della legge 104/1992, ovvero figli conviventi portatori di handicap. È altresì prevista l'ipotesi di riduzione della prestazione, in presenza di mansione fungibile, anche per la frequenza di corsi di formazione continua correlati all'attività svolta in azienda.

Congedo di paternità obbligatorio
Il Ccnl recepisce quanto previsto dalla vigente disciplina in materia e stabilisce un congedo obbligatorio di paternità pari a 10 giorni lavorativi, non frazionabile a ore, da utilizzare due mesi prima e 5 mesi successivi al parto.

Aspettativa non retribuita
È introdotto un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un mese, fruibile anche a giorni per un totale massimo di 21 giorni lavorativi, per intraprendere terapie di fecondazione assistita, purché debitamente documentate.

Periodo di comporto
Il periodo di comporto è fissato in 13 mesi, elevati a 15 in presenza di gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative, purché documentate e certificate come invalidanti da parte del medico competente. La norma previgente destinava l'innalzamento a 15 mesi solo per particolari gravi patologie che richiedevano terapie salvavita.

Preavviso di licenziamento e dimissioni
L'entità del preavviso, prima fissata in una settimana lavorativa per operai e apprendisti, è ora diversificata in relazione all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento e varia da 2 a 6 settimane.

Trattamento economico
È previsto un aumento contrattuale a regime per il terzo livello, pari a 180 euro lordi da erogare in tre tranche di pari importo, con la retribuzione dei mesi di dicembre 2023, 2024 e 2025.

Assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare
Con decorrenza 1° gennaio 2024, il contributo mensile a carico azienda, rivolto all'assistenza sanitaria, è elevato a 15 euro per ciascun dipendente non in prova a tempo indeterminato, ovvero a termine purché di durata pari o superiore a 12 mesi (con decorrenza dal tredicesimo mese). Inoltre, attraverso Sanimoda verrà attivata una copertura per la non autosufficienza, finanziata con un contributo a carico azienda pari a 2 euro per ogni dipendente, per 12 mensilità.
Per quanto riguarda, invece, la contribuzione a carico ditta al Fondo Previdemoda, con decorrenza 1° luglio 2025, il contributo sale dal 2 al 2,30 per cento.

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