ApprofondimentoContenzioso

Presentazione al turno con un ritardo di 40 minuti e giusta causa di licenziamento

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 40

guida-al-lavoro

Un dipendente addetto a vigilanza privata veniva licenziato per giusta causa per un ritardo nella presentazione sul luogo di lavoro e la Suprema Corte risponde all'obiezione del dipendente circa una asserita tenuità del fatto in relazione alle previsioni del CCNL affermando che la valutazione del giudice di merito deve anche tenere in conto la proporzionalità della sanzione

Massima

  • Licenziamento disciplinare – tipizzazione contenuta nel CCNL – vincolatività – esclusione – riconduzione del fatto alla previsione contrattuale – sufficienza - esclusione

    In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso in riferimento a condotte comunque rispondenti ai modelli previsti dalle fattispecie, ovvero ridotto, qualora ve ne fossero alcune non corrispondenti e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi alla verifica della riconducibilità del fatto addebitato ad una previsione contrattuale essendo tenuto a valutare in concreto la condotta e la proporzionalità della sanzione.

Riepilogo del fatto storico e della vicenda processuale di merito

In accoglimento dell'atto di appello proposto dalla società datrice di lavoro, riformando così il dictum del Tribunale di Lanciano in funzione di giudice del Lavoro, la Corte d'Appello di L'Aquila, rigettava il ricorso originariamente proposto da un lavoratore, avente funzioni di guardia giurata, con cui impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli nel marzo del 2019, con osservanza del regime di cui al D.Lgs. n. 23/2015, risalendo l'assunzione del lavoratore a un'epoca posteriore al 7 marzo...

  • [1] Cfr. Cass. n. 8826/2017; n. 3283/2020, n. 14505/2019

  • [2] Cfr. Cass. n. 3283/2020