La valutazione del giudice di merito in merito alla tempestività è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e priva di vizi logici. Il requisito dell'immediatezza nella contestazione disciplinare va interpretato con ragionevole elasticità. Il giudice deve applicare tale principio tenendo conto del comportamento del datore di lavoro alla luce degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può discostarsi eccezionalmente da tale principio, indicando correttamente le ragioni della non tempestività laddove giustificata da circostanze particolari.

Cass., sez. lav., ord. 13 settembre 2024, n. 24609

Riepilogo fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte di Appello di Roma, territorialmente competente, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro, la quale aveva dichiarato illegittimo un provvedimento disciplinare irrogato nei confronti di un dipendente, in quanto era stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare svolta da una società di trasporti ad un dipendente, al quale era stato contestato di non aver avvisato i c.d. "ADE" (addetti al servizio di zona) circa il ritardo accumulato alla...

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