ApprofondimentoContenzioso

Principio dell'immediatezza nella contestazione disciplinare

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 36

guida-al-lavoro

La valutazione del giudice di merito in merito alla tempestività è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e priva di vizi logici. Il requisito dell'immediatezza nella contestazione disciplinare va interpretato con ragionevole elasticità. Il giudice deve applicare tale principio tenendo conto del comportamento del datore di lavoro alla luce degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può discostarsi eccezionalmente da tale principio, indicando correttamente le ragioni della non tempestività laddove giustificata da circostanze particolari.

Massima

  • Immediatezza della contestazione – senso relativo – sussiste – natura dell'illecito disciplinare – accertamento – necessità – tempo necessario per le indagini – accertamento - necessità

    l principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare riflette l'esigenza di osservare le regole di buona fede e correttezza nel rapporto di lavoro, impedendo al datore di lavoro di procrastinare la contestazione in modo da rendere difficoltosa la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sul rapporto. Tuttavia, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, tenendo conto della specifica natura dell'illecito disciplinare e del tempo necessario per le indagini, soprattutto in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale. La valutazione del giudice di merito in merito alla tempestività è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e priva di vizi logici. Il requisito dell'immediatezza nella contestazione disciplinare va interpretato con ragionevole elasticità. Il giudice deve applicare tale principio tenendo conto del comportamento del datore di lavoro alla luce degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può discostarsi eccezionalmente da tale principio, indicando correttamente le ragioni della non tempestività laddove giustificata da circostanze particolari.

Riepilogo fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte di Appello di Roma, territorialmente competente, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro, la quale aveva dichiarato illegittimo un provvedimento disciplinare irrogato nei confronti di un dipendente, in quanto era stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare svolta da una società di trasporti ad un dipendente, al quale era stato contestato di non aver avvisato i c.d. "ADE" (addetti al servizio di zona) circa il ritardo accumulato alla...

  • [1] Tali principi costituiscono applicazione delle norme contenute nel Codice Civile, e segnatamente all'art. 1175 per quanto riguarda lo stato soggettivo di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni; all'art. 1375 per le obbligazioni derivanti dal contratto; all'art. 2104 per quanto riguarda le specifiche obbligazioni discendenti dal contratto di lavoro subordinato come definito dall'art. 2094 cod. civ.

  • [2] Ex plurimis, Cass. n. 14115/2006, che ha espresso la seguente massima di diritto: "Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.
    L'immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare costituisce elemento costitutivo del recesso per giusta causa, che deve essere verificato d'ufficio dal giudice, e una volta eccepita dal lavoratore licenziato la tardività della contestazione, fa carico al datore di lavoro l'onere di dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva cognizione del fatto poi addebitato al dipendente."

  • [3] Cass n. 13190/2003