La proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva
Entro il 15 settembre 2021 i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale Isa, possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione. La proroga è stata stabilita dall'articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Soggetti interessati e requisiti
Sono i soggetti che, congiuntamente:
• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscalet (ISA) , indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti applichino o meno gli ISA (chiarimenti contenuti nella Ris. AGE 53/E/2021)
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Sono pertanto interessati dalla proroga anche i soggetti, in possesso dei requisiti di cui sopra, che:
A) applicano il regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
B) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), cd. contribuenti minimi;
C) partecipano a società, associazioni e imprese (ad esempio i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti, ec.).
D) partecipano a società di capitali in regime di trasparenza;
E) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
F) ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio inizio o cessazione attività)
Attenzione: la proroga interessa anche i termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione specialedegli artigiani (versamenti a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021), nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata (saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021), le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
Attenzione: come si ricorderà per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l'articolo 47 del decreto legge 73/2021 (cd. Sostegni-bis), aveva differito il termine dei versamenti contributivi con scadenza il 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione. Ciò in ragione della tardiva attuazione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti istituito dalla legge di bilancio per il 2021.
Come
I versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell'IVA e l'imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate:
A) In unica soluzione entro il 15 settembre 2021 senza maggiorazioni;
B) in rate mensili di pari importo, con l'avvertenza che la prima rata deve essere versata entro il 15 settembre 2021 e le successive entro il mese di novembre. Su queste ultime è comunque dovuto l'interesse del 4 per cento annuo.
Più in particolare:
A) per i soggetti titolari di partita IVA:
i. entro mercoledì 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
ii. entro giovedì 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi (questi ultimi pari allo 0,01%);
iii. entro lunedì 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi (questi ultimi pari allo 0,34%); iv. entro martedì 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi (questi ultimi pari allo 0,67%).
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
2) tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
B) per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese :
i. entro mercoledì 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
ii. entro giovedì 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi (questi ultimi pari allo 0,17%);
iii. entro martedì 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi (questi ultimi pari allo 0,50%);
iv. entro martedì 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi (questi ultimi pari allo 0,83%).
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo F24 oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Attenzione: coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamentetramite i servizi telematici. In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.
Casistiche
1) I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale secondo un piano prefissato proseguono i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario ma le rate scadenti tra il 30 giugno ed il 31 agosto 2021 possono essere posticipate al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi (sempre al 4% annuo calcolati dal 16 settembre 2021), ma gli interessi di rateazione già versati possono essere detratti dagli interessi dovuti sulle rate successive.
Attenzione: è necessario dare evidenza, nella delega di pagamento F24, del numero di rata versata.
2) soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale secondo un piano non prefissato possono versare la differenza dovuta a saldo in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021 senza interessi, ovvero in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi (4% annui) a partire dalla rata successiva alla prima.