SpecialiIl Punto

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

di Antonella Iacopini

N. 42

guida-al-lavoro

L'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro si inserisce nell'ambito del contrasto al lavoro sommerso e insicuro, mission dell'Ispettorato del lavoro. Per evitare il prodursi e/o il perdurare degli effetti sospensivi è importante che il datore di lavoro agisca in fretta per sanare le violazioni che hanno fatto scattare il blocco dell'attività

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 14 DLgs 81/2008, come riscritto dal DL 146/2021, si inserisce nell'ambito delle norme a tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e mira a potenziare il contrasto al lavoro irregolare.

L'Ispettorato adotta tale provvedimento per il tramite degli ispettori del lavoro, ivi compresi i funzionari di vigilanza di Inps e Inail. Un potere che spetta anche ai servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali nell'ambito...

  • [1] nota 14184 del 5 agosto 2013

  • [2] nota 7127 del 28 aprile 2015

  • [3] In caso di mancata ottemperanza la pena è stabilita dall'art. 11, comma 2 dello stesso D.P.R. 520/1955 e prevede l'arresto fino ad un mese o ammenda fino ad euro 413 (cfr. circolare INL 5/2020).

  • [4] circolare Inl 3/2021.

  • [5] cfr. MLPS circolare 33/2009 e nota 337 del 9 gennaio 2021.

  • [6] nota Inl 162/2023

  • [7] circolare Inl 3/2021: i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore di cui all'articolo 2 del DLgs. 81/2008 che fa riferimento a "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (…) Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso". In particolare, il disposto dell'articolo 2 mette in risalto il soggetto lavoratore in una posizione di alterità, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, rispetto alla figura datoriale. Vedi anche nota MLPS 7127/2015 e nota INL 5546/2017 (faq n. 7).

  • [8] la circolare INL 3/2021 ha ricordato, richiamando la circolare MLPS 33/2009, la necessità di "valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)".

  • [9] nota Inl 1159 del 7 giugno 2022

  • [10] cfr. circolare MLPS 33/2009 e circolare Inl 3/2021

  • [11] Nota Inl 151 del 2 febbraio 2022

  • [12] Cfr nota MLPS 19570/2015: ai fini della revoca del provvedimento è sufficiente la sola prenotazione della visita medica - purché i lavoratori interessati non vengano adibiti, fino al giudizio di idoneità, a mansioni per lo svolgimento delle quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria - e la programmazione della formazione - da concludersi entro 60 giorni dall'inizio della prestazione.

  • [13] Ciò in linea con quanto già chiarito sia nella circolare 26/2015 sia nella FAQ 20 allegata alla nota INL 5546/2017

  • [14] Nota Inl 642/2023.