Il Corriere delle PagheApprofondimento

Pubblico impiego e lavoro straordinario: diritto alla retribuzione per facta concludentia

di Maria Giuseppa Greco

N. 32

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Lo straordinario deve essere pagato se svolto con il consenso del datore di lavoro, anche in assenza di autorizzazioni

Massima

  • Lavoro straordinario del dipendente pubblico – autorizzazione del dirigente (D.L n.402/2001) - artt.2108 e 2126 Cod.civ e diritto al compenso – prestazioni svolte "in sciente vel proibente domino" e consenso implicito – art. 2.comma 3 del Dlgs 165/2001 trattamenti economici riservati alla contrattazione collettiva – responsabilità del preposto verso la Pubblica Amministrazione Cass. 28 giugno 2024, n. 17912

    In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17912/2024 in commento ha affermato, secondo un orientamento consolidato che le remunerazioni delle prestazioni straordinarie nel pubblico impiego vengono riconosciute solo se conformi alle previsioni di spesa e l'accordo incompatibile con tali previsioni è invalido, rendendo quindi ripetibili eventuali pagamenti eseguiti in forza di tale accordo.

Tuttavia, i giudici precisano che, una volta autorizzata e svolta la prestazione straordinaria, non è possibile...