Punibilità penale su base mensile per la compensazione indebita con Inps
Se un datore di lavoro conguaglia illecitamente nei confronti dell'Inps le indennità di malattia che non ha anticipato al dipendente, per valutare se l'indebito beneficio conseguito supera la soglia di 3.999,96 euro si deve considerare l'importo dei singoli mesi e non quello dell'intero periodo in cui ha avuto luogo il comportamento irregolare.
Un datore per alcuni mesi ha indicato nell'uniemens di aver erogato l'indennità di malattia a un suo dipendente, portando tale importo a compensazione delle somme dovute all'istituto di previdenza. L'articolo 316-ter del Codice penale punisce chi, tramite la presentazione di dichiarazioni false, consegue indebitamente contributi, finanziamenti e/o erogazioni da parte dello Stato, enti pubblici o dell'Unione europea. La punibilità penale però scatta solo se la somma illecitamente conseguita è superiore a 3.999,96 euro, mentre al di sotto della stessa c'è solo la sanzione amministrativa.
Per la Corte di cassazione (sentenza 31223/2021) la verifica del superamento della soglia di punibilità penale va fatta con riferimento al singolo mese. Secondo i giudici «in caso di comportamenti reiterati nel tempo, ai fini delle rilevanza penale della condotta, occorre avere riguardo al risultato economico derivato da ciascuna delle condotte decettive produttive di un'erogazione non dovuta – in quanto integranti autonomamente reato – e non anche alla somma di essi».
Qualora nella singola mensilità si superi la soglia, non salva il datore di lavoro la possibilità che lo stesso possa eventualmente conguagliare a fine anno gli importi in modo da ripristinare una situazione di regolarità nei confronti dell'Inps, perché l'indebita percezione di erogazioni pubbliche si è già perfezionata nel momento in cui ha versato meno di quanto dovuto.
La Cassazione sottolinea che il caso delle compensazioni indebite è diverso dal mancato versamento dei contributi, per i quali la norma indica espressamente l'importo di 10.000 euro annui, con la conseguenza che si devono sommare gli illeciti dei singoli mesi. Ed è differente anche dal caso in cui l'importo complessivamente ottenuto in modo fraudolento derivi da una singola azione, a cui hanno fatto seguito ripetute erogazioni mensili nel corso del tempo: in tale ipotesi si considera l'intera somma percepita.