Quadro RR del modello redditi 2022: debutta l’esonero contributivo per artigiani e commercianti
E' tempo di dichiarazione dei redditi e come ogni anno l'Inps, con circolare n. 66 del 9 giugno, fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2022-PF", incombenza che interesserà specificamente artigiani e commercianti iscritti nella relativa gestione previdenziale (Sezione I del Quadro) e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (Sezione II).
Quest'anno la novità più eclatante è rappresentata dalle indicazioni che dovranno essere fornite da chi ha usufruito dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2021, beneficio classificato nell'ambito degli aiuti di Stato previsti dal Temporary Framework (sezione 3.1) ed autorizzato con decisione della Commissione 14 luglio 2021 C(2021) 5350 final.
Ricordiamo brevemente che tale esonero era stato previsto dai commi 20 e ss. dell'unico articolo della legge citata a favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché professionisti iscritti agli enti privatizzati (professionisti ordinistici) a condizione che avessero percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro ed avessero subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore ad 1/3 rispetto a quelli dell'anno 2019.
Analizziamo di seguito le specifiche istruzioni per artigiani/commercianti ed iscritti alla gestione separata.
Artigiani e commercianti
Come si ricorderà la domanda di esonero si presentava, entro il 30 settembre dello scorso anno, tramite il cassetto previdenziale. Per artigiani e commercianti l'esonero interessava i soli contributi fissi (quindi con esclusione dei contributi eccedenti il minimale), oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021. Erano quindi comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento fosse scaduto entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l'anno 2021 (era pertanto esclusa dall'esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021). Erano inoltre esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse ed i premi e la contribuzione dovuti all'INAIL nonché le altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero (2021). L'INPS comunicava successivamente tramite il medesimo cassetto previdenziale gli importi degli esoneri concessi (sulla base delle indicazioni di cui sopra e nel limite delle risorse disponibili). Per i lavoratori non obbligati al contributo minimale (ad esempio gli affittacamere) l'esonero aveva ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
Vediamo di seguito come quanto sopra descritto deve essere operativamente valorizzato nella Sezione I del Quadro RR.
Colonna 11 del rigo RR2
Attenzione: questo dato deve essere valorizzato con gli ordinari contributi dovuti sul minimale + l'importo concesso a titolo di esonero. Gli affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo indicano tale dato nella colonna 25.
Colonna 23 del rigo RR2
Lo specifico importo concesso a titolo di esonero si valorizza in questa colonna (è l'importo comunicato dall'INPS nel cassetto previdenziale). Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo indicano il dato nella colonna 37.
Professionisti iscritti alla Gestione separata
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata l'esonero aveva ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (da versare entro il 20 agosto ed il 30 novembre), con aliquota complessiva pari al 25,98% (quota IVS pari al 25%, aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e aliquota pari allo 0,26% relativa all'ISCRO). Per i lavoratori iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'esonero aveva ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS). Anche in questo caso l'importo concesso è stato comunicato dall'INPS nella apposita sezione del cassetto previdenziale.
E' importante notare come l'esonero si calcolava sugli acconti dovuti sul 2021, quindi sui redditi prodotti nel 2020. Tale circostanza, come si mostrerà di seguito, comporta alcuni accorgimenti.
Di seguito la compilazione della Sezione II del Quadro RR. Rispetto al vecchio Modello Redditi 2021, si nota immediatamente la implementazione del nuovo rigo RR9.
Colonna 1 del rigo RR9
In questa colonna il dichiarante attesta di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali
Colonna 2 del rigo RR9
Questa colonna valorizza l'importo del contributo concesso (deve coincidere con l'importo contenuto nel cassetto previdenziale)
I contribuenti che compilano la sezione II del Modello RR effettuano i versamenti nel caso in cui:
Contributo valorizzato in RR5 col. 15 (contributo calcolato su reddito 2021) - versamenti in acconto su 2021 (RR6 col. 3) - importo esonero (rigo RR9 col 2, calcolato su 2020) > 0
Ad esempio:
RR5 col 15 = 2000, RR6 co. 3 = 0, RR9 col. 2 = 1000 ==> versamento a saldo = 2000-1000 = 1000
RR5 col 15 = 1000, RR6 co. 3 = 0, RR9 col. 2 = 1000 ==> versamento a saldo = 1000-1000 =
0
RR5 col 15 = 1000, RR6 co. 3 = 0, RR9 col. 2 = 2000 ==> versamento a saldo = 0 (la contribuzione accreditata sarà pari al contributo dovuto)
RR5 col 15 = 2000, RR6 co. 3 = 1000, RR9 col. 2 = 2500 ==> versamento a saldo = 0 (la eccedenza può essere in compensazione per pagamento acconto 2022 o richiesta a rimborso)
Termini di versamento
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2022 ovvero, con rateazione e maggiorazione degli interessi, entro il 22 agosto 2022 per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2021 e primo acconto per l'anno 2022. Entro il prossimo 30 novembre è dovuto il secondo acconto 2022.
E' appena il caso di notare come nella circolare si faccia esplicito accenno, ai fini della fruizione dell'esonero e per i soli iscritti alla Gestione separata, alla circostanza che per tali soggetti sono "in corso gli ulteriori controlli relativi ai requisiti in capo al soggetto richiedente previsti dalla normativa in materia", quindi requisito della regolarità contributiva, rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework ec.