Rapporti di lavoro

Radiazioni ionizzanti: il Dlgs 203/2022 aggiorna il quadro delle tutele per la sicurezza dei lavoratori

Il provvedimento recepisce le osservazioni della Commissione europea ed entrerà in vigore dal 18 gennaio

di Mario Gallo

La disciplina in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti contenuta nel decreto legislativo 101/2020, fin dalla sua entrata in vigore è stato oggetto di diverse discussioni. Tale provvedimento, infatti, nel dare attuazione all'importante direttiva 2013/59/Euratom, ha apportato profonde modifiche alla normativa previgente; tuttavia, fin dalla sua prima lettura sono emersi non solo alcuni errori ma anche alcune criticità di fondo.

Per tali ragioni, quindi, era necessario un intervento correttivo che si è materializzato attraverso il decreto legislativo 203/2022, (in Gazzetta Ufficiale numero 3 del 3 gennaio 2023) che ha introdotto una serie di modifiche finalizzate a recepire le diverse osservazioni formulate dalla Commissione europea, facendo luce anche su alcune zone grigie rilevate nella prima fase di attuazione della normativa.Peraltro, attraverso il Dlgs 203/2022, sono state apportate anche diverse integrazioni al Dlgs 101/2020, volte a garantire la piena conformità dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e a chiudere, così, la procedura di infrazione 2018/2044. Il Dlgs 203/2022 appare quindi abbastanza corposo in quanto consta di ben 74 articoli che introducono molteplici innovazioni riguardanti principalmente le definizioni legali, le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, la formazione, alcuni obblighi del datore di lavoro e il quadro sanzionatorio.

Rischi legati al radon

Questo nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 18 gennaio, interviene su diversi fronti, compreso quello della tutela dai pericoli legati all'esposizione al radon. Si tratta di un gas inerte radioattivo di origine naturale, molto pericoloso per la salute, presente in molti ambienti di vita e di lavoro. Il Dlgs 203/2022, quindi, nel modificare l'articolo 12 del Dlgs 101/2020, ha stabilito che il livello di riferimento, di cui all'articolo 17, comma 4, è fissato in 6mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sezione I, punto 1. Inoltre, nei luoghi di lavoro in locali semi sotterranei e situati al piano terra l'esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione delle aree da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (cfr. art. 11, c. 3).

Formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

Diverse modifiche sono state apportate, inoltre, al titolo XI del Dlgs 101/2020, relativo all'esposizione dei lavoratori; in particolare, per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione degli stessi, dei dirigenti e dei preposti, in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione, si registra una rimodulazione della periodicità. Infatti, originariamente, l'aggiornamento era previsto almeno ogni tre anni; per effetto della modifica degli articoli 23 e 24 del Dlgs 203/2022, agli articoli 110, comma 1 e 111, comma 2, del Dlgs 101/2020, diventa ora di almeno cinque anni, allineandosi così con quanto stabilisce attualmente per tali figure, in via provvisoria, l'accordo Stato–Regioni del 21 dicembre 2011. Inoltre, nei già citati articoli 110 e 111 è stato inserito un nuovo comma, in base al quale la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti integra quella prevista dall'articoli 37, comma 1 e 7, del Dlgs 81/2008 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Rimane fermo che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore soggetto a tali rischi, in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico.

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