Contenzioso

Ramo d’azienda ceduto: tempi lunghi per reclamare la continuità del lavoro

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di Valentina Pomares

In una cessione di ramo d’azienda, per accertare il diritto del lavoratore al trasferimento alle dipendenze dell’impresa cessionaria, la richiesta può essere proposta entro i termini ordinari di prescrizione, cioè dieci anni. È quanto si desume dalla sentenza della Cassazione 28750 del 7 novembre 2019. La Corte ha stabilito che, in un trasferimento di ramo d’azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile, i termini di decadenza per impugnare il licenziamento previsti dall’articolo 32, comma 4, lettere c) e d), della legge 183/2010 non si applicano se il lavoratore reclama il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario (si veda anche Il Sole 24 Ore dell’8 novembre).

La norma prevede che il doppio termine decadenziale previsto per impugnare il licenziamento (60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale e 180 giorni per quella giudiziale), si applichi anche alle ipotesi di impugnazione della cessione del contratto di lavoro in occasione del trasferimento d’azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal formale titolare del contratto.

La vicenda

La Cassazione si è pronunciata sul caso di una lavoratrice che, avendo lavorato all’interno del ramo d’azienda oggetto della cessione, chiedeva che venisse accertato il proprio diritto a proseguire il rapporto di lavoro con l’impresa cessionaria. La Corte d’appello aveva respinto la richiesta, dichiarando la decadenza ex articolo 32.

La lavoratrice ha fatto ricorso alla Cassazione, contestando la violazione dell’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010, perché a suo dire non applicabile al caso specifico: la domanda formulata era volta infatti esclusivamente ad accertare l’esistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria, senza contestuale impugnativa della cessione del ramo d’azienda. Inoltre, non era possibile individuare un termine di decorrenza della decadenza che fosse riconducibile a un evento reso noto al soggetto nei cui confronti opera il termine decadenziale. Secondo la difesa della ricorrente dunque, il caso non poteva essere ricondotto nella previsione dell’articolo 32, comma 4, lettere c) e d) della legge 183/2010.

I principi

Nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, la Corte ha confermato che il termine decadenziale previsto dall’articolo 32 si applica solo nell’ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione. Non si applica mai, invece, nel caso in cui il lavoratore - stante l’avvenuto trasferimento d’azienda - proponga un’azione per accertare il suo diritto al trasferimento alle dipendenze della cessionaria. In questo caso, quindi, i soggetti interessati potranno fare valere i propri diritti nei termini di prescrizione ordinari, senza essere vincolati dal termine di decadenza.

Nel diritto del lavoro, la prescrizione può essere ordinaria (decennale) o quinquennale:
si prescrivono in dieci anni tutte le pretese che non riguardano il pagamento di somme (tranne gli importi dovuti come risarcimento del danno);
si prescrive in cinque anni il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione, dei contributi previdenziali e delle altre indennità che gli spettano alla cessazione del rapporto.

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