Con riferimento alle “cause ostative” di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-bis e d-ter, L. 190/2014, in tema di Regime Forfetario, non possono avvalersi del regime stesso le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Fattispecie
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 50/2024 chiarisce, con riferimento al quesito dell’Istante relativo alle “cause ostative” di cui all’articolo 1, comma 57, lettere d-bis) e d-ter), della Legge n. 190/2014, che possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso (o erano intercorsi) rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Restano esclusi, invece, coloro che iniziano...