Reimpiego del lavoratore esodato come co.co.co.
In caso di lavoratore esodato da istituto di credito e percettore di assegno straordinario di sostegno al reddito, qualora dovesse essere reimpiegato presso azienda privata in qualità di co.co.co. qual è il limite di importo del compenso lordo da osservare affinchè il cumulo tra compenso da lavoro autonomo e assegno straordinario del fondo di solidarietà non determini una riduzione dell'assegno medesimo? Quale sarà il trattamento previdenziale e fiscale da applicare al compenso da co.co.co.? Aliquota Inps 24% e non applicazione delle detrazioni da lavoro?
L'azienda privata con cui instaurare la cococo non deve essere in concorrenza con l'istituto di credito esodante, perché in questo caso l'assegno straordinario è sospeso.
Con committenti non concorrenti col datore di lavoro esodante, tutto sta nell'inquadrare la cococo perché i redditi di lavoro dipendente hanno un regime e quelli di lavoro autonomo un altro. L'Inps su questo punto non risulta avere preso posizione (articolo 11 regolamento del Fondo del 2014).
Se parliamo di redditi allora, quelli ...
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