Retribuzioni imponibili Inail: pubblicati i valori per il 2016
Con circolare Inail n. 7 del 7 marzo 2016, l'istituto assicuratore ha diffuso i limiti minimi di retribuzione giornaliera da utilizzare per la determinazione dei premi nel corso dell'anno 2016.
Si tratta della consueta circolare di inizio anno, che riepiloga i principali aspetti legati alle diverse modalità di calcolo del premio ad oggi in vigore in relazione alle singole fattispecie assicurate.
Retribuzione effettiva e minimale
Il premio per la generalità dei lavoratori è determinato sulla retribuzione effettiva, cioè sull'ammontare che rappresenta l'imponibile previdenziale ai fini assicurativi, ragguagliato ove necessario al minimale giornaliero stabilito dalla norma e indicizzato in base al costo della vita all'inizio di ogni annualità sotto indicato.
L'imponibile ai fini Inail, pertanto, è rappresentato in queste ipotesi dal valore più elevato tra la retribuzione contrattuale maturata e il limite minimo di retribuzione giornaliera, con un'eccezione nel caso di lavoratore a tempo parziale, di cui si dirà in seguito.
Per l'anno 2016 - considerato che nell'anno 2015 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat è risultata pari a – 0,1% - i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti rimangono invariati rispetto a quelli dello scorso anno.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è dunque pari a 47,68 euro, mentre su base mensile il valore è pari a 1.239,68. Tale importo è dunque utilizzato nelle ipotesi in cui la retribuzione contrattuale maturata risulti di entità inferiore.
Sono peraltro esclusi dall'adeguamento a minimale giornaliero
- gli operai agricoli, che conservano un limite minimo imponibile pari a euro 42,41 giornaliero,
- gli imponibili sotto minimale, qualora derivanti da trattamenti integrativi di prestazioni a carico degli enti previdenziali ed assistenziali (indennità di malattia, maternità, ecc.),
- gli assegni o le indennità corrisposte ai disoccupati avviati a cantieri scuola e lavoro poiché l'imponibile, in questi casi, è rappresentato dalle somme giornaliere riconosciute a livello territoriale.
Retribuzioni convenzionali
L'imponibile ai fini Inail è convenzionalmente definito con decreto ministeriali o legge ed è utilizzato in alcune fattispecie in cui non sia possibile riferirsi ad una retribuzione di natura contrattuale.
La retribuzione convenzionale viene adeguata all'indice Istat e rapportata al già citato limite minimo di retribuzione imponibile; il valore convenzionale sarà ragguagliato a quest'ultimo laddove risulti di importo inferiore.
Per l'anno 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera convenzionale rimane fissato in 26,49 euro, ma tale valore è applicabile solo nei confronti dei lavoratori che hanno uno specifico limite di retribuzione giornaliera, mentre negli altri casi si adegua a minimale.
Il minimale Inail part-time
La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time è oraria ed è determinata moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (2080/anno).
Questa retribuzione “tabellare” o contrattuale si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dal Ccnl, includendo anche le mensilità aggiuntive, per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno (se 40 ore = 2080 ore annue). Questo valore va raffrontato al minimale di contribuzione orario definito come segue:
- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali),
- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dal Ccnl per i lavoratori a tempo pieno. Ad esempio per l'anno 2016, a fronte di un orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minima risulta essere pari a 7,15 euro, cioè 47,68 x 6 : 40.