ApprofondimentoContenzioso

Richiesta di aspettativa non retribuita per evitare il superamento del comporto

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 22

guida-al-lavoro

Viene reintegrato e risarcito il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, benché sia affetto da patologie professionali croniche, che si riacutizzano di continuo. E ciò perché, mentre si trova ancora in servizio, chiede l’aspettativa non retribuita consentita dal contratto collettivo proprio per cautelarsi dal rischio di consumare il periodo massimo di conservazione del posto, a causa delle continue assenze per malattia

Massima

  • Assenze per malattia e infortunio – interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo – sussiste – organizzazione aziendale – interesse del datore di lavoro a non doversi far carico dei contraccolpi a tempo indefinito – predeterminazione astratta ex art. 2110, comma 2, c.c. – sussiste – accomodamenti ragionevoli – previa verifica ai fini della legittimità del recesso - necessità

    La questione in esame è da ricondurre a quel punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale astrattamente predeterminato nell’art. 2110, comma 2, c.c., rientrante nella più ampia categoria dei c.d. “accomodamenti ragionevoli”, gravanti il datore di lavoro dell’obbligo di previa verifica della possibilità di adattamenti organizzativi sostenibili nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE

La vicenda di fatto

Con sentenza 15 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Genova, ha annullato il licenziamento intimato il 18 febbraio 2019 dalla società datrice di lavoro ad un proprio dipendente (macellaio di III livello, con contratto part time verticale pari a 32 ore settimanali) per superamento del periodo di comporto, condannando la società alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria. In questi termini, la Corte riformava la sentenza di primo grado, che, in esito a rito Fornero, aveva dichiarato...