Contenzioso

Ricorsi amministrativi, l’Inps adotta il nuovo regolamento

L’obiettivo è ridurre il contenzioso in sede giurisdizionale

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di Maria Grimaldi

Con delibera del 18 gennaio 2023 il Consiglio di amministrazione dell'Inps ha adottato il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'Inps.
Il precedente regolamento era stato adottato con determina presidenziale 195 del 20 dicembre 2013 e disciplinava tutte le procedure dei ricorsi amministrativi afferenti alle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, sostituendo esplicitamente e in toto il previgente regolamento 12 del 21 maggio 1993.
L'introduzione del nuovo regolamento (che peraltro non dichiara la sostituzione esplicita del precedente) sotto il profilo normativo si è resa necessaria, oltre che in relazione alla soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, peraltro risalente alla vigenza anche del precedente regolamento, a seguito delle disposizioni dettate dal Dlgs 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che ha soppresso le commissioni provinciali per la Cigo – salvo in agricoltura la Cisoa - e istituito presso l'Inps i Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 (sostitutivi) ed ex articolo 27 (alternativi) affidati alla gestione di appositi Comitati amministratori.
La "nuova" disciplina regolamenta, in maniera sistematica, l'attività decisionale dei comitati e il contenzioso amministrativo afferente alle diverse gestioni previdenziali affidate all'Istituto, tanto che le modifiche sembrano regolamentare soprattutto la relazione tra la gestione dei ricorsi a opera delle sedi territoriali o centrali e i Comitati preposti.
Riguardo ai contenuti, non variano i termini di presentazione dei ricorsi entro 90 giorni da parte dell'Utenza (ordinatori nel limite del termine di cui all' articolo 4 della legge 438/92) dal ricevimento dell'atto (30 giorni per ricorrere avverso il rigetto Cigo e Cisoa articolo 5) e sempre con presentazione in via telematica, così come non variano le condizioni di improcedibilità – che assorbe anche l'irricevibilità, ad esempio, della presentazione cartacea - nonché della inammissibilità, così come l'esito del silenzio rigetto in assenza di una decisione del Comitato preposto entro 120 giorni dalla presentazione.
A ben vedere, il "nuovo" regolamento ha una valenza molto significativa e innovativa riguardo gli effetti dell'accoglimento del ricorso da parte delle Commissioni/Comitati qualora l'accoglimento sia stato sospeso entro i 5 giorni successivi dalla Direzione della sede territoriale e/o Generale e rimesso alla valutazione dell'organo superiore, cioè il Comitato amministratore centrale, o al Cda in caso di impugnazione di sospensione da parte della Direzione generale per le decisioni assunte dal Comitato amministratore centrale) , a cui è assegnato un termine di 90 giorni per la decisione, in assenza della quale la sospensione cessa di avere efficacia rendendo la decisione ( di accoglimento) esecutiva ( articolo 19 del regolamento).
La ratio di questa modifica si può rinvenire nel lavoro preparatorio ad opera del Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, l'organo di "autogoverno" nel quale sono rappresentate le parti sociali.
Nella relazione programmatica 23-25 adottata dal Civ con delibera 13 del 4 ottobre 2022, al punto 4g, con riferimento al contenzioso si prevedeva, a seguito del confronto fra gli organi dell'istituto, l'adozione del nuovo regolamento a supporto dell'attività dei comitati «al fine di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale».
Deflazione ulteriormente supportata, successivamente, in data 20 dicembre 2022 con delibera 21 del Civ che impegna l'amministrazione dell'Istituto anche alla revisione dell'attuale regolamento di autotutela, risalente al 27 settembre 2006 ( e di cui attendiamo quindi gli sviluppi).
La programmazione del Civ, infatti, non si esaurisce con la sola adozione del "nuovo" regolamento sul contenzioso, ma individua anche interventi specifici per aggiornare i processi e rafforzare gli strumenti di supporto alla gestione del contenzioso amministrativo da parte dei Comitati/Commissioni al fine di garantire, con adeguata tempestività, «il riconoscimento dei legittimi diritti dell'utenza riguardo l'urgenza dell'adozione di un piano di riduzione delle giacenze dei ricorsi amministrativi, incentivando l'utilizzo dello strumento dell'autotutela, verificando l'efficacia della procedura in essere, monitorando la gestione delle diverse sedi e prevedendo una procedura semplificata di riesame in autotutela a favore dell'integrazione di documenti o chiarimenti da parte dell'utenza e dei patronati che possano essere risolutivi dell'istanza stessa».
L'auspicio è più che opportuno, considerando che l'articolo 7 della legge 533/1973 prevede che in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, «la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato» e che i comitati si trovano a dover decidere ricorsi che si trovano già in sede giurisdizionale, stante le previsioni di cui gli articoli 46 e 47 della legge 88/1989 nella parte in cui prevedono il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo quale condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.
In poche parole il Civ rileva come l'esito del silenzio rigetto o il trascorrere inutilmente dei termini ai fini della procedibilità "costringano" l'utenza al contenzioso in sede giurisdizionale, con evidente aggravio di costi per l'Istituto.
Secondo il Civ dovrà essere «rafforzata la collaborazione e l'interconnessione con patronati e intermediari, favorendo una prassi di dialogo collaborativo bidirezionale con l'istituto, anche preventivo e consultivo, per assicurare la completezza informativa e documentale in fase di istruttoria al fine di facilitare una maggiore efficienza dell'intero processo».
Necessario, quindi, realizzare un database dei pronunciamenti dei Comitati organizzato in base a criteri omogenei di classificazione e migliorare le comunicazioni con l'utenza, adottando ogni utile iniziativa tesa a «scoraggiare e contrastare il verificarsi di fenomeni attinenti a comportamenti pretestuosi esterni all'istituto».
È altrettanto necessario, d'altro canto, che l'amministrazione sia impegnata a garantire ai Comitati territoriali e centrali tutta la documentazione necessaria a supporto delle decisioni da adottare, compresa la comunicazione delle istanze definite in sede di autotutela, nelle rispettive sedi, evidenziando in particolare l'oggetto e la quantità dei casi trattati, nonché l'iter e l'esito dei ricorsi amministrativi oggetto di esame delle istanze amministrative superiori o del ricorso giurisdizionale, favorendo il flusso di informazioni fra gli uffici legali e le unità organizzative o amministrative.

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