Contenzioso

Rientro dopo la malattia, recesso per chi rifiuta di presentarsi in azienda

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di Giuseppe Bulgarini d’Elci

La previsione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) per cui, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, la “ripresa del lavoro” è preceduta dalla visita medica di idoneità non legittima il lavoratore a rifiutare di presentarsi in azienda prima della visita.

Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa se non è stata effettuata la visita di idoneità preventiva di cui all’articiolo 41, comma 2, lettera e-ter), del Testo Unico, in quanto non è stato (ancora) adempiuto il fondamentale obbligo datoriale di accertare il permanere delle condizioni di idoneità del dipendente alla mansione. Non può, invece, rifiutare di accedere al luogo di lavoro, se il datore, a seguito della cessazione del protratto stato di astensione dal lavoro per motivi di salute, lo invita a recarsi in azienda.

La Cassazione ha reso questa interpretazione con sentenza 22819/2021, operando una distinzione tra ripresa della prestazione lavorativa, che non può intervenire prima della visita medica, e invito datoriale a presentarsi sul luogo di lavoro, che non richiede il preventivo controllo medico sul permanere delle condizioni di idoneità.

La visita medica di idoneità è «a cura e spese del datore di lavoro» e la sua omissione integra gli estremi di un inadempimento di rilevante gravità, legittimando il dipendente a rifiutare lo svolgimento della prestazione lavorativa quale forma di autotutela. La Cassazione rimarca che da tale ipotesi va tenuto separato il caso in cui, al termine del periodo di astensione dal lavoro e prima della visita medica di idoneità, il datore richieda al lavoratore di ripresentarsi in azienda.

Il concetto espresso dalla Corte è che, venendo meno il titolo che giustificava l’assenza, il dipendente non può legittimamente rifiutarsi di ritornare sul luogo di lavoro, mentre potrà astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della visita medica.

La Cassazione rimarca che la richiesta al lavoratore di presentarsi sul luogo di lavoro è momento distinto dall’assegnazione alle mansioni, avendo la funzione di riattivare la concreta operatività del rapporto in attesa che il dipendente, dopo la visita di idoneità, possa riprendere lo svolgimento delle mansioni.

Su questi presupposti è stata confermata la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice di un operatore ferroviario che, al termine di un periodo di 12 mesi di aspettativa, a sua volta successivo a un protratto periodo di malattia, aveva rifiutato di adempiere all’invito datoriale di presentarsi sul luogo di lavoro. La Cassazione conferma che, se è necessaria la visita di idoneità preventiva per l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa dopo 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute, così non è per la richiesta datoriale di fare rientro in azienda. Il rifiuto del lavoratore è in tal caso ingiustificato e la protratta assenza integra gli estremi del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso.

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