Riepilogo sospensione versamenti area agricoltura
In maniera molto opportuna, l'Inps riepiloga in un unico contesto (messaggio 2362 dell'8 giugno 2020) le regole che interessano la sospensione dei versamenti contributivi per effetto dell'emergenza Covid-19 nell'area agricola, in presenza di disposizioni disseminate in vari provvedimenti normativi, peraltro spesso oggetto di integrazioni e modifiche nel giro di poche settimane.
Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti contributivi, si distinguono i soggetti interessati a seconda dei singoli provvedimenti normativi:
- Dl 9/2020 (articolo 5): sono le aziende che insistono nei Comuni dell’iniziale zona rossa, con codice di autorizzazione 7H, e sospensione dei versamenti relativi alla contribuzione dovuta per il terzo trimestre 2019, con scadenza legale al 16 marzo 2020;
- articolo 61, comma 2, Dl 18/2020: sono i soggetti agricoli che svolgono le attività ivi indicate (codice autorizzazione 7L) con riferimento soprattutto all'attività di ristorazione connessa alle aziende agricole, all'attività degli orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali, nonché alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole. In questo caso la sospensione riguarda i versamenti del terzo trimestre 2019, con scadenza 16 marzo 2020;
- articolo 62, comma 2, Dl 18/2020: sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Il codice di autorizzazione è 7Q e la sospensione la sospensione riguarda i versamenti terzo trimestre 2019, con scadenza 16 marzo 2020; nell'istanza devono essere indicate le rate della ripresa dei versamenti (1: unica soluzione)
- articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 18/2020: sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese del settore florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 compresi. Codice autorizzazione 7S. Versamenti quarto trimestre 2019 con scadenza legale 16 giugno 2020 (nell'istanza devono essere indicate le rate della ripresa dei versamenti (1: unica soluzione)
Piani di dilazione: la sospensione riguarda sia aziende, sia autonomi. Per gli autonomi agricoli, infatti, non essendoci scadenze legali di versamenti correnti interessate dalla sospensione, sarà resa disponibile una specifica istanza che avrà effetto solo per la sospensione delle rateazioni amministrative.
Per quanto attiene invece alla sospensione degli adempimenti, il messaggio precisa che per le aziende con il codice autorizzazione 7H e 7L la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.Per le aziende con il codice autorizzazione 7S la sospensione riguarda i flussi della denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile (scadenza 31 maggio) e maggio 2020 (scadenza 30 giugno).
Infine, si ricordano anche le modalità di ripresa della riscossione al termine della scadenza. Alle aziende che risultano ancora in debito verrà inviata una comunicazione individuale nel cassetto previdenziale con la notizia della sospensione operata, il prospetto dei contributi previdenziali sospesi, le indicazioni per il versamento e le date e le modalità per la ripresa della riscossione. Per i destinatari delle sospensioni di cui ai codici di autorizzazione 7H – 7L -7Q i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per le aziende che presentano l'istanza di sospensione per il settore florovivaistico (codice di autorizzazione 7S) la ripresa dei versamenti deve essere effettuata entro il 31 luglio in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per quanto riguarda il pagamento di rate di dilazioni che rientrano nella sospensione, le stesse devono essere versate, sia dalle aziende, sia dai lavoratori autonomi, in unica soluzione entro la prima data utile della ripresa dei versamenti relativi a ciascuna sospensione.