Rifiuto del full time, sul licenziamento incide anche la non rioccupabilità
Per la Cassazione devono mancare soluzioni diverse da prospettare al lavoratore. Al datore non basta dimostrare la sussistenza di ragioni economiche e organizzative
Risulta ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui in caso di rifiuto, da parte del dipendente, della trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part-time a full-time e viceversa o, comunque, più in generale, di una qualsiasi variazione relativa alla distribuzione del proprio orario di lavoro, il recesso di parte datoriale può ritenersi legittimo soltanto qualora non sia stato intimato a causa del suddetto rifiuto ma, piuttosto, in ragione della sussistenza di «esigenze economico...