Contenzioso

Risarcimento del danno esentasse solo se non è generico

Spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza delle condizioni per evitare l’imposizione fiscale

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di M.Pri.

Affinché il risarcimento del danno, riconosciuto dal datore di lavoro al dipendente in caso di demansionamento, sia esente da tassazione, occorre che sia specificata la natura del danno stesso e il relativo onere probatorio spetta al lavoratore.

Con l'ordinanza 8615/2023, la Cassazione è intervenuta in riferimento a un contenzioso tra l'agenzia delle Entrate e una lavoratrice che, a fronte di demansionamento, ha risolto la questione tramite una conciliazione stragiudiziale con il datore di lavoro che ha corrisposto una somma a titolo di «risarcimento del danno morale, professionale e biologico». In primo grado la commissione tributaria provinciale ha ritenuto assoggettabile a tassazione tale importo. La commissione regionale ha dato ragione alla lavoratrice, stabilendo che la somma dovesse essere esente.

La Cassazione ha ricordato che gli importi corrisposti per risarcire il mancato percepimento di un reddito da lavoro sono soggetti a tassazione, mentre quelli relativi a danni non patrimoniali o non assimilabili a reddito, sono esenti.E ha espresso questo principio di diritto: «In applicazione della regola tratta dall'articolo 6, comma 2, Tuir, per cui le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, mentre rimangono esenti quelle somme corrisposte (oltre che per il danno conseguente a morte od invalidità permanente) a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali, o che attengono al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cassazione 05/05/2022, numero 14329), in tema di demansionamento, occorre distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e danni derivanti dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all'immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili».

Inoltre ha statuito che: «sotto il profilo della distribuzione del relativo onere probatorio, spetta al contribuente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il configurarsi, nel caso concreto, di tali ultime tipologie di anni».

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto generica la dizione contenuta nella conciliazione stragiudiziale e ha rilevato che la commissione tributaria regionale non ha esaminato eventuali prove. Ha così deciso di cassare la decisione e rinviarla alla Ctr.

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