Contenzioso

Risarcimento al personale direttivo se lo straordinario supera la ragionevolezza e diventa usurante

Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento delle prestazioni in eccedenza e l’indennizzo per il danno alla salute

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di Pasquale Dui

Il personale direttivo non è assoggettato ai limiti di orario e, qualora presti lavoro oltre le ordinarie ore aziendali, ha diritto al risarcimento se il superamento dell’orario oltrepassa il limite della ragionevolezza e, conseguentemente, sia particolarmente gravoso e usurante, in rapporto alle esigenze di tutela dell’integrità fisica, secondo il precetto previsto dall’articolo 2087 del Codice civile. Il risarcimento comporta il pagamento del lavoro in eccedenza e l’indennizzo per il danno alla salute, qualora ne ricorrano i presupposti. È il principio affermato dal Tribunale di Firenze nella sentenza del 13 luglio 2022 (r.g. 3912/2015).

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi – secondo un accertamento riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato – il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psicofisica. In simile eventualità, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno biologico, qualora sia provato il nesso di causalità tra il lavoro usurante e le affezioni psicologiche da esso scaturenti.

La regola generale

Segnatamente, le disposizioni dei contratti collettivi stabiliscono che al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda (gerenti, capi ufficio, capi reparti, direttori tecnici o amministrativi) che, per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale, salvo per i servizi resi di notte o nei giorni festivi (in questi precisi termini, l’articolo 134 Ccnl Terziario/commercio, applicato al rapporto di lavoro in questione). La vicenda esaminata dalla sentenza del Tribunale di Firenze riguarda la posizione di un quadro, che rivendicava il superamento dei criteri di ragionevolezza nell’espletamento del proprio lavoro, in ragione di un supplemento di ben 60 ore mensili. Il lavoratore reclamava il diritto al compenso per le ore di lavoro straordinario che, per la particolare gravosità e la natura usurante della prestazione lavorativa, eccedono il limite della ragionevolezza, come enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Le eccezioni

A tal proposito, si osserva che, di regola, il personale direttivo non è sottoposto ai limiti legali relativi all’orario di lavoro (v. art. 1, R.D.L. 692/1923 e art. 17, d.lgs. 66/2003), stabiliti per le altre categorie di lavoratori, in ragione della natura della sua prestazione lavorativa e dell’elevato grado di autonomia nella gestione della propria attività, anche in relazione ai tempi della stessa, con la conseguenza che tale personale non è normalmente tenuto a osservare alcun orario di lavoro, né è obbligato a far rilevare la propria presenza all’ingresso o all’uscita dalla sede di lavoro, se non ai fini relativi alla protezione della sicurezza e della salute, e non ha diritto, in caso di prestazione di lavoro straordinario, al relativo compenso, salvo che in due ipotesi eccezionali:

- laddove la disciplina collettiva delimiti anche per il personale direttivo l’orario normale e tale orario venga in concreto superato (fattispecie non verificatasi nel caso di specie);

- laddove la durata della prestazione superi il limite della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute (fattispecie invocata dal ricorrente).

La linea dettata dalla Cassazione

Recentemente la Corte di cassazione ha affermato che: «i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante» (Cass., ordinanza, 7678/2021; si veda, altresì, Corte Costituzionale 101/1975, secondo la quale un limite quantitativo globale del tempo di lavoro, anche se non stabilito dalla legge o dal contratto, sussiste anche nei confronti del personale direttivo, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psicofisica, dovendosi individuare detto limite in relazione alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività richiesta alle diverse categorie di impiegati direttivi e funzionari, spettando, quindi, al giudice, nelle singole fattispecie, esercitare un controllo sulla ragionevolezza delle prestazioni di lavoro pretese dall’imprenditore).

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