Rito Fornero, proponibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e tutela risarcitoria
In assenza dei presupposti per la proposizione della domanda di tutela ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non può trovare accoglimento il ricorso Fornero ed è improponibile la domanda subordinata avente ad oggetto la tutela risarcitoria
In anteprima da Guida al Lavoro n. 46 del 18 novembre 2022
La decisione del Tribunale di Milano del 13 ottobre 2022 si inserisce in uno di quei filoni di dibattito giurisprudenziale che si potrebbero definire "fiumi carsici", per la loro peculiare tendenza a "sotterrarsi" e "tornare in superficie" periodicamente sin dall'entrata in vigore (avvenuta ormai 10 anni fa) del c.d. Rito Fornero.
La questione riguarda la proponibilità delle domande di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 8 della L. n. 604/1966, in via subordinata rispetto alla domanda di tutela ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, proposta con Rito Fornero.
Il dibattito verte sull'interpretazione del dato letterale contenuto nel comma 48, art. 1, L. 92/2012 che, nel disciplinare il Rito Fornero, dispone: "con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi".
Ebbene, la questione ruota interamente sull'interpretazione dell'espressione "salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi".
Il fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92/2012, domandando la tutela ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dal datore di lavoro che risultava, pacificamente, non integrare il requisito numerico previsto dalla Legge per l'applicazione della tutela richiesta. Inoltre, la ricorrente non ha allegato alcun motivo di nullità del licenziamento.
In subordine, la ricorrente ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e l'applicazione della tutela di cui all'art. 8 della L. n. 604/1966.
Il Tribunale ha definito il procedimento con Ordinanza di rigetto della domanda principale, in quanto era pacifico che il datore di lavoro non integrasse i requisiti numerici per l'applicazione della tutela ex art. 18, dello Statuto dei Lavoratori.
I motivi della decisione
Quanto alla domanda subordinata, il Giudice l'ha dichiarata improponibile, in quanto non fondata sugli stessi fatti costitutivi della domanda principale né inclusa tra le domande indicate nei commi 47 e 48 dell'art. 1, L. n. 92/2012 (c.d. "Legge Fornero").
Sulla questione della proponibilità della domanda ex L. n. 604/1966 in subordine rispetto alla domanda principale ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, proposta con Rito Fornero, il Tribunale ha richiamato un precedente della Suprema Corte conforme alla propria decisione (Cass. Sez. Lav. n. 16662/2015) e ha dato atto di essere a conoscenza di un orientamento opposto, sempre espresso dalla Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 12094/2016 e Cass. Sez. Lav. n. 17107/2016).
Su tale ultima interpretazione, il Giudice ha chiarito che la stessa si pone in contrasto con la evidente ratio dell'art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92/2012 che consiste nella esigenza di assicurare una tutela reintegratoria sollecita e di evitare un ampliamento dell'ambito di applicazione del rito speciale, suscettibile di ricadute sulla qualità della risposta giudiziaria.
Inoltre, l'Ordinanza in commento precisa che se il legislatore avesse inteso estendere il rito speciale di cui alla L. n. 92/12 anche alla domanda ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/66, egli avrebbe formulato diversamente il comma 47 dell'art. 1 della Legge Fornero: non avrebbe specificato che i commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti "nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300", né avrebbe aggiunto le ulteriori limitazioni e specificazioni di cui ai commi 47 e 48, ma avrebbe semplicemente statuito che tali disposizioni si applicano a tutte le controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento.
I precedenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di merito si è espressa in maniera discordante, talvolta dichiarando l'improponibilità della domanda subordinata di tutela risarcitoria (Trib. Monza, Sez. Lav., 22 ottobre 2012; Trib. Venezia, Sez. Lav., 2 ottobre 2012; Trib. Milano, Sez. Lav., 15 ottobre 2012; Trib. Catania, Sez. Lav., 5 dicembre 2018, n. 4976) e, talaltra, disponendo il mutamento del rito da Rito Fornero a rito ordinario ex art. 414 c.p.c. (Trib. Napoli, Sez. Lav., 16 ottobre 2012; Trib. Roma, Sez. Lav., 21 febbraio 2013; Trib. Roma, Sez. Lav., 10 dicembre 2012; Trib. Roma, Sez. Lav., 4 febbraio 2013; Trib. Teramo, Sez. Lav., 22 luglio 2015).
Sulla medesima scia si è sviluppato il dibattito della Suprema Corte, i cui diversi orientamenti sono riportati nell'Ordinanza in commento.
Osservazioni conclusive
A parere di chi scrive, è corretta la soluzione adottata dal Tribunale di Milano. Invero, i fatti costitutivi della domanda di tutela ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori sono precisamente definiti dalla Legge:
– tra le parti deve essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
– il datore di lavoro deve impiegare alle sue dipendenze in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento più di quindici dipendenti (o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo), ovvero, più di quindici dipendenti nell'ambito dello stesso comune (o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo), anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, o, in ogni caso, più di sessanta dipendenti in totale;
– il licenziamento deve essere illegittimo, annullabile o nullo.
La tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è applicabile nel caso di licenziamento intimato da un datore di lavoro, che non integri i requisiti dimensionali fissati dalla norma citata, solo nel caso in cui il lavoratore ricorrente alleghi uno dei motivi di nullità del licenziamento a sensi del comma 1, dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Orbene, è evidente che la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di applicazione della tutela di cui all'art. 8 della L. n. 604/1966 non è fondata sul requisito dimensionale al contrario della domanda ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. In altre parole, i fatti costitutivi delle due domande sono differenti.
La correttezza della decisione del Tribunale di Milano emerge anche da un'analisi della ratio della disposizione del comma 48, art. 1, L. n. 92/2012 oggetto di dibattito ("con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi"). Infatti, con tale disposizione il legislatore ha voluto snellire e velocizzare i tempi di risposta del sistema giudiziale nel caso in cui la domanda di tutela ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori presupponga una preventiva decisione circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, successivamente terminato con un licenziamento. Solo in tal caso il Giudice del Rito Fornero può conoscere di questione diverse rispetto a quelle strettamente attinenti al licenziamento.
Al contrario, l'interpretazione che predilige la soluzione del mutamento di rito, rischia di ostacolare la speditezza ed economicità della risposta giudiziaria, da un lato, implicando un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento (per il necessario rispetto dei termini processuali che il Giudice deve assegnare alle Parti nel disporre il mutamento di rito) e, dall'altro lato, non "sanzionando" coloro che, al fine di avvalersi di un percorso preferenziale, decidano di impugnare un licenziamento con il più spedito Rito Fornero seppur non applicabile, certi che tale errore non avrà alcuna ricaduta sulla propria sfera giuridica.