Se l’incapienza è dovuta alla Cig Covid non si perde il trattamento integrativo
Se il lavoratore, a seguito della cassa integrazione per Covid-19, dovesse avere un reddito incapiente, il sostituto di imposta dovrà comunque riconoscere il bonus fiscale e il trattamento integrativo per l’anno 2020 tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita.
Lo ha precisato la circolare 29 pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate che, in vista dei conguagli fiscali, fa il punto sullo sconto Irpef introdotto dal decreto legge 3/2020.
Il sostituto di imposta è chiamato a un ruolo molto importante per l’applicazione di questa disposizione che prevede due misure.
La prima è un trattamento integrativo riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, definito in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28mila euro.
La seconda misura riconosce al lavoratore un’ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con importo complessivo superiore a 28mila euro e fino a 40mila euro.
La circolare spiega, quindi, che nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiare del trattamento integrativo.
Nella particolare ipotesi in cui, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia stato possibile riconoscere il trattamento integrativo con la retribuzione di luglio 2020, i sostituti potranno riconoscere il beneficio fiscale anche in sede di conguaglio, ferma restando la ripartizione dell’intero importo spettante per il 2020 per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
I sostituti verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati e all’orizzonte si intravede il caos applicativo.
Infatti, se a fine anno il trattamento integrativo risulta non spettante, i sostituti d’imposta devono provvedere al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.
Ad esempio, il contribuente potrebbe aver percepito il trattamento integrativo da luglio a novembre sulla base di un reddito provvisorio, ma avendo superato a fine anno la soglia dei 28mila euro di reddito complessivo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere restituire le somme percepite quale trattamento integrativo, avendo al contempo acquisito il diritto a percepire l’ulteriore detrazione fiscale.