Un lavoratore veniva licenziato da parte dell'amministratore giudiziario di un'azienda sottoposta a sequestro di prevenzione, senza che venissero rispettate le garanzie specifiche del procedimento disciplinare e la Suprema Corte, in riforma della sentenza d'appello, stabiliva la legittimità del provvedimento sulla base delle regole proprie di tutela delle esigenze di ordine pubblico sottese alla procedura di amministrazione giudiziaria
Massima
Sequestro di prevenzione – amministratore giudiziario – risoluzione del rapporto di lavoro – procedimento disciplinare – garanzie – necessità – esclusione
In materia di sequestro di prevenzione delle aziende, la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, non richiede l'applicazione delle garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, essendo sufficiente una motivazione adeguata che richiami la misura adottata dall'autorità giudiziaria. Tale risoluzione non assume natura disciplinare ma è espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d' Appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Agrigento quale giudice di prime cure, annullava il licenziamento intimato a un lavoratore da parte dell'amministratore giudiziario della società datrice, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista nella misura di legge.
Il ricorrente aveva impugnato il recesso datoriale deducendo che esso era stato intimato durante il periodo di malattia, circostanza idonea...