Alcuni lavoratori delle ferrovie, con qualifica di macchinisti ferrovieri, avevano impugnato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione loro imposte, in esito al rifiuto da loro opposto rispetto alla richiesta di svolgere la prestazione lavorativa con la modalità del c.d. ‘'Agente solo''. La S.C. ha ritenuto legittimo il rifiuto in relazione alla violazione, da parte dell'azienda, dell'art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008
Massima
Prestazione lavorativa – rifiuto del lavoratore – ammissibilità – sicurezza del personale viaggiante - necessità
È legittimo il rifiuto del lavoratore di rendere una prestazione lavorativa che possa compromettere la sicurezza del personale viaggiante, in conformità all'art. 2087 c.c. In tal caso, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione, con l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione, poiché il rifiuto si fonda sull'inadempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d' Appello di Roma, in sede di rinvio, annullava le sanzioni disciplinari oggetto di impugnazione comminate nei confronti dei lavoratori, ex art. 55 CCNL delle Attività Ferroviarie, e li condannava alla restituzione di quanto trattenuto in esecuzione di suddette misure.
La Corte capitolina osservava che i ricorrenti, dipendenti con qualifica di macchinisti ferrovieri, avevano impugnato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione loro imposte, in esito al rifiuto...