Spettacolo, indennità di maternità estesa agli autonomi
Con la circolare 182/2021, Inps recepisce l'ampliamento della platea dei fruitori dell'indennità di maternità e paternità estese ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Come promesso dal ministro Franceschini, con la riforma del settore vengono riviste le tutele alla "genitorialità" che vengono adeguate al carattere discontinuo (e alla presenza di molti lavoratori autonomi) del particolare tipo di prestazioni lavorative. Viene inoltre modificato il sistema di calcolo delle indennità, parametrando l'ammontare dell'indennità giornaliera al reddito percepito nei 12 mesi antecedenti il periodo indennizzabile (e non più nelle ultime quattro settimane), abbandonando il precedente meccanismo di calcolo, non aderente e non funzionale alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, considerato il settore particolare.
La circolare si addentra nei termini di applicabilità delle indennità di maternità e paternità, nei congedi parentali e fornisce delle nuove indicazioni operative, differenziate a seconda della tipologia di lavoro contrattualizzata (autonomi o subordinati), nonché sulle diverse modalità di determinazione della retribuzione media globale giornaliera.
Vediamo in estrema sintesi le novità per i lavoratori dipendenti.
Le lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità nei due mesi precedenti alla presunta data del parto e nei tre mesi successivi. Nel periodo di astensione dal lavoro è prevista un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera. La circolare conferma che per i dipendenti si applicano le disposizioni sulla flessibilità, sulla fruizione del periodo di maternità esclusivamente dopo la data del parto, sulla tutela del parto prematuro, sull' interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, sul rinvio e sulla sospensione del congedo di maternità, sul prolungamento del diritto alla corresponsione dell'indennità e sulle adozioni e affidamenti.
Viene confermato il diritto di astenersi dal lavoro a ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita e viene precisato che sia alla madre sia al padre spetta un periodo non superiore a 6 mesi (per il padre il periodo può arrivare a 7 mesi nel caso in cui eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Nel caso di unico genitore, il periodo complessivo non può superare i 10 mesi, mentre lo stesso limite è previsto per il periodo complessivo dei due genitori (che può arrivare a 11 mesi se il padre esercita il diritto poc'anzi menzionato). L'indennità è stabilita nella misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, fino al sesto anno di vita del bambino e il periodo massimo complessivo dei genitori è di 6 mesi.
Le novità più rilevanti impattano maggiormente nel comparto del lavoro autonomo.
Come le lavoratrici dipendenti, anche le autonome hanno diritto al congedo per maternità nei due mesi precedenti alla presunta data del parto e nei tre mesi successivi alla data dello stesso e viene prevista, nel periodo di astensione dal lavoro, un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera. Poiché i lavoratori autonomi potranno continuare a svolgere l'attività lavorativa anche durante la maternità, non saranno applicabili la flessibilità e l'opzione di fruire della maternità esclusivamente dopo il parto (come invece previsto per i dipendenti). Conseguentemente, dal momento che non si applicano i periodi di interdizione, non saranno riconosciute neppure le relative indennità.
Nel caso di interruzione della gravidanza (spontanea o volontaria) non prima del terzo mese, la lavoratrice avrà diritto a un'indennità giornaliera per un periodo di 30 giorni.
Per quanto riguarda il congedo parentale durante lo svolgimento di rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, è previsto un periodo massimo di 3 mesi indennizzati al 30% della retribuzione. Il lavoratore potrà fruire di tale periodo entro il primo anno di vita del bambino, previa verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro attivo.
La circolare precisa inoltre anche alcune importanti modalità operative:
• domanda da presentare all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo o, al più tardi, il giorno stesso di inizio;
• comunicazione dell'astensione dal lavoro da inviare preventivamente anche ai propri committenti;
• il congedo è fruibile interamente o frazionato per giorni;
• i periodi di congedo parentale non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell'astensione della lavoratrice sono coperti da contribuzione figurativa.
La circolare conferma anche le consuete modalità di pagamento: le indennità di maternità (e paternità) continueranno a essere erogate direttamente dall'Inps per i rapporti di lavoro a tempo determinato, mentre saranno anticipate dai datori di lavoro per quelli a tempo indeterminato.
Ai fini fiscali, viene precisato che l'indennità corrisposta ai lavoratori dipendenti sarà assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto (ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 600/1973), mentre quella per i lavoratori autonomi sarà assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto (articolo 25 dello stesso Dpr).