Rapporti di lavoro

Sicurezza: il numero dei rappresentanti dei lavoratori è fissato dalla contrattazione collettiva

Un interpello del ministero del Lavoro conferma le disposizioni normative

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di Marcello Mello

Il ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello 4/2023 del 26 giugno, ha chiarito che, in ogni azienda o unità produttiva, è prevista l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

I Cobas avevano chiesto quale fosse l'interpretazione corretta dell'articolo 47, commi 2 e 8, del Dlgs 81/2008. In particolare, nel caso di azienda con diverse unità produttive (catena dei supermercati), è stato chiesto al Dicastero se fosse obbligatoria la nomina di un Rls in ogni unità produttiva autonoma, tenendo presente anche che le stesse si trovano in due regioni e hanno tutte tra i trenta e i cento dipendenti per ogni sede.

Il ministero del Lavoro non ha dettato particolari criteri interpretativi, ma si è limitato a richiamare la normativa attualmente vigente, secondo cui «in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» e «il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

Inoltre, in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

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