Solidarietà contributiva e vendita di cosa futura
Per la Cassazione non è applicabile a questo schema contrattuale la responsabilità di cui all’articolo 29 del Dlgs 276/2003, che descrive una responsabilità oggettiva prevista per l’appalto
Tra le varie questioni collegate all'applicazione pratica dell'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 la Sezione lavoro della Cassazione, nella pronuncia dell' 8 giugno 2023, n. 16283, si occupa dei limiti alla sua applicazione, con riferimento alla fattispecie di vendita di cosa futura.
La norma sulla solidarietà prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Nel caso di specie, la Corte valuta la decisione di merito con la quale era stata esclusa l'applicabilità della norma sulla solidarietà alla vendita di cosa futura.
Preliminarmente è necessario ricordare la distinzione civilistica tra appalto e vendita di cosa futura, tema più volte affrontato dalla giurisprudenza. Il tratto distintivo più evidente lo si coglie verificando la reale intenzione delle parti, al di là del nomen iuris: ove le parti abbiano considerato l'attività produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire, la vendita di cosa futura va riconosciuta non soltanto quando detto impianto configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche promesse dal venditore medesimo e determinanti ai fini della possibile risoluzione del contratto in caso di mancanza (Cassazione 1196/1983). Per altro verso, deve configurarsi come contratto di appalto il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire a un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva quando il prodotto sia oggetto di modifiche consistenti da renderlo alla fine un prodotto diverso, con esigenza di una specifica progettazione, diverso e originale assemblaggio di pezzi, assunzione di responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate (Cassazione 7697/1994).
In ultima istanza, ai fini della differenziazione tra vendita e appalto, può capitare che in una stessa fattispecie confluiscano obblighi di fare (appalto) e obblighi di dare (vendita); in questo caso occorre dare prevalenza o meno del lavoro sulla materia, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto) o se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il contratto abbia invece come finalità l'effettivo conseguimento della cosa (vendita) – Cassazione 5935/2018.
Nel caso di specie il problema si era posto in quanto la ricorrente acquistava beni su catalogo e non dava alcuna istruzione all'acquirente circa le modalità di realizzazione dell'opera. Trattandosi quindi di vendita, la Cassazione ritiene che non sia applicabile a questo schema contrattuale la responsabilità prevista dall'articolo 29 citato, che descrive una responsabilità oggettiva, del tutto peculiare e quindi di carattere eccezionale, non applicabile a fattispecie diverse rispetto al contratto di appalto. Affinché si possa parlare di appalto occorre infatti che vi sia un'ingerenza del contraente nella realizzazione del bene o una esternalizzazione del processo produttivo. La forma della responsabilità solidale si ha quando vi sia alla base un contratto in cui siano prevalenti gli obblighi di fare, dove cioè sia presente un committente che ha interesse sì al prodotto finale, ma soprattutto a che siano utilizzate per lo scopo le competenze e le modalità di realizzazione di questo da parte di altro soggetto (appaltatore) che mette a disposizione le proprie specifiche professionalità, la propria organizzazione e il proprio know how quali elementi che determinano la selezione di costui tra le varie offerte nel mercato. Solo in presenza di questi elementi è possibile un'applicazione analogica anche ad altre fattispecie che insistono nell'area dell'appalto (ad esempio, fornitura, appalto di trasporto) senza che realizzino esclusivamente il dato contrattuale della vendita del bene.