Sospensione dell’attività da valutare in base ai rischi o ai cicli produttivi
La mancata comunicazione delle assunzioni tra le ipotesi in cui scatta lo stop. Blocco anche nei casi in cui si riscontrano violazioni in materia di salute
Il decreto di archiviazione del giudice penale determina la decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività per motivi di salute e sicurezza. È questo uno dei recenti chiarimenti forniti dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (nota 642 del 6 aprile 2023) sul nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’articolo 14 Dlgs 81/2008 (il Testo unico sulla Sicurezza). Vediamo quali sono dunque i principali casi nei quali può scattare la sospensione, e con quali conseguenze.
La sospensione per lavoro nero
Una prima ipotesi di sospensione dell’attività è quella per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione nella misura del 10% degli addetti presenti sul luogo di lavoro. La nuova percentuale, pertanto, si calcolerà sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Non scatterà la sospensione, invece, nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa (nota 162/2023). La circolare 3/2021 precisa che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso ispettivo è ininfluente ai fini dell’adozione del provvedimento.
La sospensione per la sicurezza
Un’altra ipotesi di sospensione è l’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza tassativamente individuate nell’allegato I del decreto legge 146/2021. Si pensi, ad esempio, alla mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) o alla mancata formazione e addestramento dei lavoratori (circolare 4/2021).
Con la nota 1159/2022, l’Ispettorato ha chiarito che il personale ispettivo potrà valutare circostanze particolari che suggeriscano sotto il profilo dell’opportunità di non adottare la sospensione. In particolare, il provvedimento è escluso nel caso in cui la sospensione arrechi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi, come, ad esempio, la sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o per la rimozione di materiali nocivi. Allo stesso modo, non potrà essere sospeso un servizio pubblico di trasporto o di fornitura di energia elettrica se il provvedimento determina un grave rischio per la pubblica incolumità.
Per lo stesso motivo non troverà spazio la sospensione nell’attività di allevamento di animali, stanti le conseguenze di natura igienico-sanitaria legate al mancato accudimento. Potranno, invece, essere differiti gli effetti nei casi di interruzione di cicli produttivi avviati, come la raccolta dei frutti maturi o la vendemmia in corso, sempre che il posticipo degli effetti non causi rischi per la salute dei lavoratori o di terzi, o per la pubblica incolumità.
In questi casi, i lavoratori che siano impiegati in nero non potranno continuare a svolgere la propria attività sino alla loro regolarizzazione. Comunque, il personale ispettivo dovrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
La revoca della sospensione
Ai fini della revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori che siano stati trovati dagli ispettori a prestare la propria attività in nero, sottoporli a sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione sulla sicurezza.
In caso di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro dovrà ripristinare le regolari condizioni di lavoro, oggetto, tra l’altro, del provvedimento di prescrizione.
In entrambi i casi, il datore dovrà versare una somma aggiuntiva pari, nel primo caso, a 2.500 euro se i lavoratori in nero sono inferiori a cinque, e a 5mila euro se superano tale soglia.
Nei casi di sospensione per ragioni di sicurezza l’importo è indicato nell’Allegato I a fianco di ciascuna violazione. Se il datore di lavoro nei cinque anni precedenti è incorso in un provvedimento di sospensione, la somma aggiuntiva è raddoppiata.
Resta ferma la possibilità di pagare il 20% dell’importo all’atto della revoca della sospensione e l’importo residuo, maggiorato del 5%, nei sei mesi successivi alla data di presentazione dell’istanza di revoca. L’inottemperanza al provvedimento comporta l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per motivi di sicurezza; l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nel caso di sospensione per lavoro irregolare.
Il ricorso
Il ricorso contro il provvedimento di sospensione per lavoro nero deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica e l’Ispettorato interregionale deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.
Il ricorso è accolto se l’Ispettorato non si pronuncia nel termine previsto. In questo caso, le somme già versate non potranno essere rimborsate poiché la decadenza del provvedimento opera dalla scadenza del termine (nota 7401/2019).