Rapporti di lavoro

Staffetta generazionale tramite i fondi bilaterali possibile anche part time

Gli under 35 possono essere assunti solo con contratto di apprendistato o subordinato indeterminato

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di Enzo De Fusco e Carmelo Fazio

La staffetta generazionale con i fondi bilaterali di solidarietà può essere attuata anche con part-time, con una riduzione massima dell'orario di lavoro del 50 per cento.
Con l'articolo 12-ter del Dl 21/2022 il legislatore è intervenuto sulle prestazioni alternative che possono assicurare i fondi di solidarietà bilaterali.

Prima della modifica normativa, essi potevano garantire prestazioni integrative (in termini di importi o durata rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente), assicurare il finanziamento di programmi formativi (di riconversione o riqualificazione professionale) e prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito finalizzato a percorsi di agevolazione all'esodo, ma rivolti a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato in un arco temporale di cinque anni.

A queste misure si affianca la possibilità di attivare una staffetta generazionale che consente, da un lato, l'accesso a pensione anticipata dei soggetti che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 36 mesi, dall'altro, un avvicendamento con lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, con un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre anni.

Il ministero del Lavoro, con la circolare 1/2023, interviene per chiarire la portata della nuova previsione e precisa che, per attuare la staffetta generazionale, è necessario stipulare un nuovo rapporto di lavoro contestualmente alla cessazione dei rapporti per cui è previsto l'accesso a pensione. Si definisce, poi, che vi deve essere una coincidenza in termini «quantitativi» fra i lavoratori uscenti e subentranti. Altro aspetto introdotto è la tipologia contrattuale prevista per le nuove assunzioni, che è individuata esclusivamente nel contratto di apprendistato o in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La novità interpretativa introdotta dalla circolare, che in qualche modo deroga al criterio della contestualità delle assunzioni, è la possibilità di poter prevedere una modalità alternativa di attuazione della staffetta generazionale, ovvero attraverso la riduzione dell'orario di lavoro del personale prossimo a pensione, cui deve seguire un'assunzione, per l'orario non più lavorato, di soggetti con età inferiore a 35 anni. Il tutto per la evidente finalità di consentire la transizione delle conoscenze.

Il datore di lavoro, in questo caso, deve stipulare un accordo scritto con il dipendente che riduce l'orario di lavoro, attuato nel rispetto delle previsioni di legge e del Ccnl applicato, e deve corrispondere all'Inps gli oneri previdenziali venuti a mancare per il minor orario di lavoro. Sulla misura massima della riduzione oraria la circolare non si esprime, ma il ministro del Lavoro, in occasione di un question time alla Camera svoltosi il 30 novembre, ha risposto positivamente alla richiesta di una riduzione nella misura massima del 50% dell'orario.

L'ultimo aspetto che la circolare chiarisce è la circostanza che i fondi non sono obbligati a introdurre lo strumento della staffetta generazionale e non hanno un termine decadenziale per prevederla.

Il datore di lavoro, in ogni caso, è tenuto a versare un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla prestazione previdenziale. Questo vuol dire che i lavoratori rischiano di non avere tutela previdenziale laddove il datore di lavoro non onorasse gli impegni assunti; in questa prospettiva i fondi di solidarietà dovrebbero prevedere meccanismi di tutela che intervengano nelle ipotesi d'insolvenza.

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