Strutture aziendali complesse, garante e compiti non delegabili
Ai fini dell'individuazione del garante delle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, pur se un incidente che derivi da scelte gestionali di fondo sia generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro.
E' questo uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (IV Sezione Penale) con la sentenza n. 52536/17, depositata il 17 novembre scorso.
Così, come nel caso esaminato, l'impiego di un macchinario con caratteristiche di pericolosità rientra proprio nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario.
Da qui l'individuazione da parte della Suprema corte delle diverse posizioni di garanzia nell'ambito dell'amministrazione di un ente, che la legge (articoli 18, 19 e 299 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) assegna a ciascuno di essi.
Proprio quella del datore di lavoro è la figura fondamentale. Si tratta, infatti, del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Facendo un passo indietro ed esaminando il fatto, è risultato che una lavoratrice aveva il compito di posizionare sotto una pressa un cavo elettrico e di far scendere il pistone al fine di chiudere il terminale sul cavo azionando un pedale. La macchina poteva essere messa in funzione anche con la protezione delle parti in movimento alzata. Terminato l'inserimento di un terminale e mentre estraeva il cavo lavorato dalla matrice, la lavoratrice inavvertitamente urtava con un piede il pedale azionando il pistone che la investiva alla mano destra causandole lesioni ad un dito.
Risultava quindi che il datore di lavoro aveva posto in uso una macchina sprovvista di dispositivo di sicurezza, aveva omesso l'adempimento circa la formazione ed addestramento dei dipendenti e aveva omesso di redigere il documento della valutazione dei rischi.
A fronte della presenza di un soggetto delegato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, sostenuta da parte ricorrente, la sentenza in esame ha posto in rilievo i compiti non delegabili (articolo 17 del Testo Unico) di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro. Aggiungendo, poi, che la macchina messa a disposizione dei lavoratori, che ha causato l'infortunio era priva dei requisiti minimi di sicurezza, atteso che il macchinario poteva essere azionato anche se il sistema di protezione fosse stato disattivato.
In merito all'eccepita delega, la Cassazione ha chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia, che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex articolo 16 del Testo Unico riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
La sentenza n. 52536/17 della Corte di cassazione