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Superminimo assorbibile: il caso del Ccnl terziario, distribuzione e servizi

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La contrattazione collettiva può incidere sulla potenziale assorbibilità del superminimo, regolando per determinati emolumenti la relativa disciplina; tra i vari Ccnl che hanno disciplinato l’istituto del superminimo riveste particolare importanza, anche alla luce della sua applicazione diffusa, quello per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

Il superminimo è una voce della retribuzione eccedente rispetto ai minimi tabellari, e alle altre voci previste dalla legge e dal contratto collettivo.

Trattasi in estrema sintesi (limitandosi in questa sede a trattare il caso del superminimo individuale) di un trattamento retributivo contrattualmente pattuito tra le parti del rapporto di lavoro subordinato, migliorativo rispetto alle disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto e ai minimi tabellari previsti dal CCNL del settore di...

  • [1] Cfr. ex multis: Cass. Civ., Sez. Lav. 18/07/2008, n. 20008; Cass. Civ., Sez. Lav. 17/07/2008, n. 19750; Cass. Civ., Sez. Lav. 9/7/2004, n. 12788; Cass. Civ., Sez. Lav. 28/07/1984, n. 4505.

  • [2] Si veda la sentenza Trib. Milano, Sez. Lav. 19/03/2015, n. 825, per la quale ha rilievo dirimente, per la mancata formazione di un uso aziendale l’inserimento nei singoli contratti individuali di una “clausola del seguente tenore: “Il superminimo assorbibile, essendo versato anche in acconto, potrà essere oggetto di assorbimento nel caso di variazione del minimo tabellare nonché per ogni altro titolo, fatte salve le previsioni inderogabili di legge di contratto”. Tale pattuizione ha mantenuto, nella sfera del datore di lavoro, la discrezionalità di avvalersi dell’assorbimento, con il solo limite del manifestarsi del presupposto della variazione del minimo tabellare”.

  • [3] Per costante giurisprudenza, in applicazione dei principi generali sull’onere della prova, il collegamento del superminimo con la qualità o maggiore onerosità delle mansioni deve essere provato dal dipendente, vedi Cass. Civ., Sez. Lav. 5/06/2020, n. 10779 secondo la quale “il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento”.

  • [4] Parlando di superminimo di merito, la giurisprudenza ha spesso specificato che lo stesso è quel compenso speciale in quanto connesso a particolari meriti o speciali qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte, vedi ancora Cass. Civ., Sez. Lav. 9/07/2004, n. 12788; Cass. Civ., Sez. Lav. 7/08/1999, n. 8498.

  • [5] Cass. Civ., Sez. Lav. 21/10/1997, n. 11139.