ApprofondimentoContenzioso

Termine di invio delle giustificazioni del lavoratore nel procedimento disciplinare

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 6

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Il lavoratore contestava la decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la tardività delle sue giustificazioni disciplinari, in particolare per essere stata la contestazione ricevuta il 6 marzo e la giustificazione scritta presentata il 12 marzo, dunque oltre il termine di 5 giorni previsto dallo Statuto dei Lavoratori; rilevava sul punto come le sue giustificazioni fossero state inviate in data 8 marzo, e dunque in termini.

Massima

  • Procedimento disciplinare – termine a difesa – giustificazioni – cinque giorni dalla ricezione della contestazione – legittimità - sussiste

    In materia di procedimento disciplinare, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 8 del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni, deve considerarsi rispettato se il lavoratore ha inviato le giustificazioni stesse entro detto termine, indipendentemente dalla data in cui le medesime sono ricevute dal datore di lavoro. Questo principio è conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d' Appello di L' Aquila rigettava il reclamo proposto da un lavoratore avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, quale giudice di prime cure, che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella c.d. "fase sommaria" del procedimento, aveva accertato la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ordine alle condotte contestate, ed aveva quindi convertito l'irrogato (ed impugnato) licenziamento per giusta causa, in licenziamento...

  • [1] Con la sentenza n. 32607 del 17.12.2018, la SC definiva la seguente massima di diritto: ‘' Nel caso in esame è stato pertanto annullato un licenziamento disciplinare intimato senza tener conto delle giustificazioni pervenute al datore di lavoro dopo cinque giorni dalla contestazione, ma inviate con raccomandata r.r. prima di tale termine. La Corte interpreta al riguardo il C.C.N.L. applicato (Poste italiane) per enunciare il principio di cui alla massima, ma allarga altresì lo sguardo ai principi generali e, in particolare, alla disciplina di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, per concludere nel senso che questi e quella conducono a conseguenze analoghe, particolarmente evidenti in un caso, come quello in esame, in cui le giustificazioni "tardive" erano comunque pervenute alla società prima dell'adozione del procedimento disciplinare.''