Il lavoratore contestava la decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la tardività delle sue giustificazioni disciplinari, in particolare per essere stata la contestazione ricevuta il 6 marzo e la giustificazione scritta presentata il 12 marzo, dunque oltre il termine di 5 giorni previsto dallo Statuto dei Lavoratori; rilevava sul punto come le sue giustificazioni fossero state inviate in data 8 marzo, e dunque in termini.
Massima
Procedimento disciplinare – termine a difesa – giustificazioni – cinque giorni dalla ricezione della contestazione – legittimità - sussiste
In materia di procedimento disciplinare, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 8 del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni, deve considerarsi rispettato se il lavoratore ha inviato le giustificazioni stesse entro detto termine, indipendentemente dalla data in cui le medesime sono ricevute dal datore di lavoro. Questo principio è conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d' Appello di L' Aquila rigettava il reclamo proposto da un lavoratore avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, quale giudice di prime cure, che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella c.d. "fase sommaria" del procedimento, aveva accertato la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ordine alle condotte contestate, ed aveva quindi convertito l'irrogato (ed impugnato) licenziamento per giusta causa, in licenziamento...