Il lavoratore contestava la decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la tardività delle sue giustificazioni disciplinari, in particolare per essere stata la contestazione ricevuta il 6 marzo e la giustificazione scritta presentata il 12 marzo, dunque oltre il termine di 5 giorni previsto dallo Statuto dei Lavoratori; rilevava sul punto come le sue giustificazioni fossero state inviate in data 8 marzo, e dunque in termini.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d' Appello di L' Aquila rigettava il reclamo proposto da un lavoratore avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, quale giudice di prime cure, che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella c.d. "fase sommaria" del procedimento, aveva accertato la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ordine alle condotte contestate, ed aveva quindi convertito l'irrogato (ed impugnato) licenziamento per giusta causa, in licenziamento...


