Pensione di vecchiaia a 60 anni per il personale di volo Enav
Per i controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure ed esperti di assistenza di volo e meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, il requisito anagrafico richiesto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia è fissato a 60 anni.
L'Inps con la circolare 117 del 7 ottobre 2020 illustra le regole introdotte per tali lavoratori dal decreto legge 4/2019. Si tratta di una norma speciale a favore di questa categoria di lavoratori del settore volo aderenti all'Enav (ente nazionale di assistenza di volo) e che, dal punto di vista previdenziale risultano iscritti:
-al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per chi ha presso servizio dal 1996 in poi;
-alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (Ctps) per chi risultava già in servizio a tale data.
La nuova disposizione ha reso pertanto omogeneo, secondo l'Inps, il requisito anagrafico indipendentemente dalla gestione pensionistica di appartenenza, cioè Ctps o Fpld.
Infatti la precedente norma (articolo 10, comma 2, del Dlgs 157/2013), abrogata dalla legge 26/2019, finiva per determinare l'applicazione di normative differenti in relazione al regime pensionistico di iscrizione, e quindi diversi limiti di età per individuare la perdita del titolo abilitante.
Le altre condizioni che giustificano il pensionamento di vecchiaia, oltre a quello anagrafico di 60 anni, sono la maturazione di almeno 20 anni di contribuzione e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione avrà poi una decorrenza articolata nelle quattro finestre annuali (gennaio, aprile, luglio e ottobre) in base al trimestre di perfezionamento dei requisiti.
Misura della pensione
La circolare ricorda la norma speciale (legge 248/1990) in materia di misura della pensione, secondo cui i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali sono aumentati, ai fini della misura della pensione, di un terzo della loro durata, mentre per gli assistenti di volo sono aumentati di un quinto della loro durata.
Ciò comporta rispetto al calcolo della pensione che per i periodi retributivi le relative quote devono tenere conto dell'incremento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, ai del conteggio dei 18 anni o meno.
Invece per i periodi contributivi (successivi al 1° gennaio 1996), il beneficio è trasformato in un incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione, riferito all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e di 1 anno ogni 7 anni interi per i profili professionali di esperto di assistenza di volo e meteo.
In questo caso si andrà ad applicare un coefficiente di trasformazione non corrispondente all'età di 60 anni, ma uno più elevato corrispondente alla maggiore età raggiunta in virtù del predetto incremento virtuale.
La circolare 117/2020 fa l'esempio di un lavoratore a cui si applica un incremento dell'anzianità contributiva ante 1996 di 3 anni (un terzo dei 9 anni di anzianità contributiva accreditata) ai fini del conteggio della quota retributiva, cosa che limita l'aumento degli anni per il calcolo del montante contributivo (periodi dal 1996 in poi) a un massimo di 2 anni, dovendo stare il beneficio all'interno dei 5 anni massimi riconoscibili. Pertanto il coefficiente di trasformazione applicabile sarà quello di un assicurato con 62 anni di età (60 anni di età effettiva più 2 anni).