Tribunale di Milano, la contribuzione alla bilateralità artigiana è obbligatoria
Se prevista dal contratto collettivo. In alternativa va corrisposto un elemento aggiuntivo della retribuzione
La contribuzione alla bilateralità e al fondo di assistenza sanitaria integrativa prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato che erogano prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti è obbligatoria. In assenza del versamento, il datore è tenuto a erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione. È quanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano del 13 febbraio 2023 relativa all'applicazione delle norme dei contratti collettivi artigiani, in particolare quelle contenute nel Ccnl acconciatura-estetica, in tema di diritto alle prestazioni di bilateralità e assistenza sanitaria integrativa - Sanarti (in tal senso, in precedenza, Tribunale di Bergamo del 12 dicembre 2014).
Il caso scrutinato dal Tribunale milanese riguarda il ricorso di una lavoratrice nei confronti di un'azienda artigiana non versante la contribuzione a Ebna, Sanarti e Wila (quest'ultimo è il fondo sanitario di secondo livello previsto dagli accordi interconfederali dell'artigianato in Lombardia), che chiedeva il rispetto della cosiddetta "obbligazione alternativa" che consiste nella corresponsione a suo favore degli importi di 25+25+12 euro mensili, per 13 rate, previsti a titolo di Ear (elemento aggiuntivo della retribuzione) dal Ccnl acconciatura-estetica e dagli accordi applicabili, rispettivamente, in caso di mancato versamento a Ebna, Sanarti, Wila. In estrema sintesi, la ricorrente chiedeva di recuperare le somme retributive conseguenti a circa 7 anni di mancata adesione a ciascuno dei tre fondi afferenti al sistema bilaterale artigiano.
A conclusione del procedimento - nell'ambito del quale sono stati chiamati in causa come terzi Ebna, Sanarti e Wila, che hanno potuto confermare l'assenza di versamenti per buona parte del periodo indicato - il giudice ha dato ragione alla lavoratrice, riconoscendo che il datore era «vincolato al sistema contrattuale collettivo (il Ccnl sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil) e, di conseguenza, risulta vincolato a Ebna, Sanarti e Wila». Da qui la condanna a pagare, in favore della lavoratrice, le somme lorde come da conteggi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, calcolate su ciascuno dei tre elementi economici, per un periodo di circa 7 anni. Oltre che le spese di lite, tanto in favore della lavoratrice, quanto in favore dei terzi, Ebna, Sanarti, Wila.