Sgravio under 30 al 50% per l’apprendista a fine formazione
La legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha modificato, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato avvenuti nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo strutturale previsto dall'articolo 1, commi da 100-105 e 107, della legge 205/2017, innalzando il limite massimo di età (non compiuta) del lavoratore agevolato alla data dell'assunzione o della trasformazione da 30 a 36 anni, e portando la percentuale dell'agevolazione dal 50 al 100%, con un tetto massimo di 6mila euro annuali, da riproporzionare nel caso di contratto part time, per una durata pari a 48 mesi nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e 36 mesi nelle restanti regioni.
Per poter essere portatore del beneficio, oltre al requisito anagrafico, il lavoratore non deve essere stato occupato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, né presso il medesimo datore di lavoro che intende fruire dello sgravio in oggetto, né presso altri.
Da tale regola, come confermato dall'Inps nella circolare 56/2021, vengono esclusi i rapporti a tempo indeterminato di lavoro domestico, in considerazione del fatto che lo sgravio non spetta in ambito di collaborazioni familiari, i rapporti a tempo indeterminato di lavoro intermittente e i rapporti di apprendistato, benché l'articolo 41 del decreto legislativo 81/2015 lo definisca «un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani».
In particolare, la neutralità della sussistenza di precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti oltre la scadenza del periodo formativo, era già prevista nel "vecchio" esonero under 30 della legge 205/2017 (Bilancio 2018), articolo 1, comma 101: «non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato».
A tal proposito, l'Inps, in sede di analisi dello sgravio under 30 della legge 205/2017, si era spinta, con la circolare 40/2018, in un'interpretazione estensiva della norma, affermando, alla lettera b) del paragrafo 5 che «come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione».
Ma, come visto, il comma 101 della legge 205/2017 non parla di rapporti di apprendistato intercorsi con il medesimo datore di lavoro, bensì solo presso altro datore; ciò potrebbe quindi esporre le aziende al rischio di vedersi recuperata l'agevolazione under 30 laddove si fosse pedissequamente applicato quanto affermato dall'Inps, in contrasto con il dettato normativo.
Inoltre, l'esonero under 36, a differenza del "vecchio" under 30, non è applicabile per i 12 mesi successivi all'ulteriore anno di contribuzione ridotta prevista in caso di mantenimento in servizio dell'apprendista, al termine del periodo formativo (articolo 47, comma 7, decreto legislativo 81/2015).
Qualora alla data della conferma in servizio l'apprendista non abbia ancora compiuto il trentesimo anno di età, potrà essere applicato il beneficio dell'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 205/2017, tuttora in vigore e non abrogato né modificato dalla nuova versione, quella della legge 178/2020, nella misura originaria del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro.