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Welfare aziendale, trattamenti integrativi e previdenza: la parola all’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate dice la sua sulle novità introdotte dal “Decreto Anticipi” e dalle Legge di Bilancio per welfare aziendale (fringe benefit), premi di risultato, trattamento integrativo speciale e riscatti contributivi

L’Agenzia dell’Entrate (“AdE”), tenuto conto della riscrittura, parziale e temporanea, dell’art. 51, c.3, del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (“TUIR”) fornisce una ricognizione esplicativa delle ultime novità legislative, tanto del Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (“Decreto Anticipi”), quanto della Legge del 30 dicembre 2023 n. 213 (“Legge di Bilancio”).

L’intervento dell’AdE è rivolto, in particolare, ai seguenti ambiti:

1. disciplina temporanea (valida per il 2024), per le somme pagate...

  • [1] Secondo la Nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, i requisiti sono i seguenti:,1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano;,2. che nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;,3. che nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

  • [2] In sostanza, la norma ripristina la disciplina di cui all’art. 51, co. 4, lett. b), ante modifiche apportate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), del D.Lgs. n. 505 del 1999.

  • [3] Ai sensi dell’articolo 23, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973.

  • [4] Le considerazioni qui riportate richiamano, in parte, quanto espresso in M. Delle Cave e G. Scansani, Decreto Aiuti-bis: fringe benefit 600 (+200) euro, in Guida al lavoro n. 35/2022, pag. 16 e ss., nonché in M. Delle Cave, G. Scansani e F. Ghiselli, Welfare aziendale nella legge di bilancio 2024: sempre meno fringe e sempre più benefit, in Guida al lavoro n. 47, pag. 74 e ss..

  • [5] Si veda in proposito il commento di Emanuele Massagli, Presidente AIWA, pubblicato da WeWelfare.it, AIWA contro il decreto che aumenta il tetto dei fringe benefit, 14.11.2022, nonché G. Scansani, Le finalità sociali dimenticate, WeWelfare.it, 14.11.2022 e G. Scansani, I delicati equilibri del Welfare Aziendale, WeWelfare.it, 15.11.2022.