SpecialiIl Punto

Whistleblowing, ambito di applicazione soggettivo

di Paolo Pizzuti

N. 18

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Le tutele previste dal sistema del whistleblowing si applicano ad una vasta platea di soggetti direttamente elencati dal decreto, sia con riferimento al settore pubblico che a quello privato

Sul piano dei soggetti coinvolti nel whistleblowing, vi è una netta distinzione tra settore pubblico e settore privato: nel primo settore l’elenco degli enti pubblici è praticamente esaustivo e riguarda tutte le violazioni previste dal decreto; nel secondo settore, invece, ci sono diverse limitazioni collegate in particolare al tipo di violazione commessa, al numero di dipendenti, al settore in cui opera l’azienda.

I soggetti pubblici

Come già avveniva in passato[1], l’elenco degli enti pubblici tenuti ad applicare la...

  • [1] Cfr. l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • [2] Art. 2, comma 1, lett. p), del decreto.

  • [3] Compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

  • [4] Di cui al d.lgs. n. 300/1999.

  • [5] Nelle sue linee guida (par. 1.1), l’ANAC precisa che “con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo; le Autorità di sistema Portuale, definite dall’art. 6, co. 5 della legge n. 84/1994 come modificato dal d.lgs. n. 169/2016, “enti pubblici non economici”)”.

  • [6] Rientrano in questa categoria anche l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

  • [7] Par. 1.1. delle linee guida ANAC.

  • [8] In base al nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), nella definizione del contratto di concessione si fa riferimento semplicemente ad “operatori economici”, ai quali viene affidata l’esecuzione dei lavori o la fornitura e la gestione di servizi da parte di una amministrazione o ente aggiudicatario (cfr. L’art. 2, comma 1, lett. c), dell’Allegato I.1 al codice).

  • [9] Di cui all’art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP, testo unico delle società partecipate).

  • [10] La norma in questione definisce società a controllo pubblico quelle “in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”, e cioè in base all’art. 2359 c.c., secondo cui si considerano come controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

  • [11] Si tratta dell’art. 3, comma 3, lett. b).

  • [12] In questo senso si è espressa anche l’ANAC nelle sue linee guida, al par. 1.1.

  • [13] Così le linee guida ANAC, sempre al par. 1.1.

  • [14] Di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 175/2016.

  • [15] Per controllo analogo si intende, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, “la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”.

  • [16] Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, è previsto che “gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”.

  • [17] Linee guida ANAC, par. 1.3.

  • [18] Secondo L’ANAC, invece, per il calcolo dei lavoratori si dovrebbe fare riferimento alle visure camerali: “ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (elaborazione dati INPS) al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura” (par. 1.3., nota n. 17).

  • [19] Art. 9 del d.lgs. n. 81/2015.

  • [20] D.lgs. 81/2015, art. 18.

  • [21] Art. 27 del d.lgs. n. 81/2015.

  • [22] Art. 2, comma 1, lett. q, punto 2).

  • [23] Di cui alle parti I.B e II dell’allegato al decreto.

  • [24] Parte I.B. e parte II.A.

  • [25] Parte II.B.

  • [26] Parte II.C.

  • [27] Cfr. l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, in relazione all’art. 3, comma 2, lett. b), primo inciso, del decreto.

  • [28] L’art. 24 del decreto modifica il d.lgs. n. 231/2001, prevedendo che nei modelli di organizzazione e gestione debbano essere previsti canali di segnalazione interna.

  • [29] Vedi l’art. 3, comma 2, lett. b), secondo inciso, del decreto.

  • [30] Con la precisazione che se questi soggetti rientrano nella soglia dei 50 dipendenti ovvero nell’ambito dei settori sensibili, diventano “segnalabili” anche le violazioni della normativa europea.

  • [31] Di cui all’elenco dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

  • [32] Cioè quello indicato all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (magistrati, forze di polizia, etc.).

  • [33] D.lgs. 31 marzo 2023, n. 26.

  • [34] D.lgs. n. 81/2015.

  • [35] D.l. n. 50/2017, art. 54-bis, conv. con modificazioni nella l. n. 96/2017.

  • [36] L. n. 81/2017, ivi inclusi i contratti d’opera ex art. 2222 c.c.

  • [37] Sul tema si v. le considerazioni svolte nelle linee guida ANAC, al par. 1.2 e 1.4.

  • [38] La definizione di “facilitatore” è prevista dall’art. 2, comma 1, lett. h), del decreto.

  • [39] Come detto sopra, in base all’art. 1, comma 4, del decreto resta ferma “l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni […] nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300”.

  • [40] Al riguardo, l’ANAC parla di convivenza, ma anche in senso più ampio di un “rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita”, anche se “non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione”.

  • [41] Linee guida ANAC, parte I.

  • [42] Ibidem.

  • [43] L’ANAC ritiene che il concetto in questione ricomprenda le ipotesi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva ovvero in compartecipazione maggioritaria con terzi: ad esempio, in caso di società, il segnalatore può considerarsi “proprietario” soltanto se detiene tutte le quote sociali o la maggioranza di esse (par. 1.5. delle linee guida).

  • [44] In questo caso si fa riferimento a quei soggetti che – pur non operando nel contesto lavorativo del segnalatore e non essendo di sua proprietà – presentano comunque una connessione o interrelazione con il segnalatore stesso e per tale ragione rischiano di subire delle ritorsioni (linee guida ANAC, par. 1.5.).

  • [45] Art. 17, commi 2 e 3, del decreto; linee guida ANAC, parte I.