SpecialiIl Punto

Whistleblowing, caratteristiche e obiettivi

di Paolo Pizzuti

N. 18

guida-al-lavoro

Con il D.lgs. n. 24/2023 il legislatore ha ampliato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, il diritto dei lavoratori che segnalano illeciti ad essere protetti dalle discriminazioni di ogni tipo, perseguendo l’interesse alla legalità ed alla integrità degli enti. Il decreto, tuttavia, ripropone una disciplina divaricata tra settore pubblico e settore privato, lasciando inoltre del tutto scoperte alcune ipotesi di segnalazione che non rientrano nel campo oggettivo dello stesso decreto

Con il D.lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) n. 1937/2019, il legislatore italiano ha riformato la disciplina nazionale relativa alla segnalazione degli illeciti che si verificano nei contesti di tipo lavorativo (c.d. whistleblowing)[1].

Le finalità del decreto

Con il whistleblowing...

  • [1] Per brevità, nelle successive citazioni del testo e delle note, il d.lgs. n. 24/2023 sarà indicato come il “decreto”, la direttiva 2019/1937 come la “direttiva”, e le linee guida emanate dall’ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come le “linee guida ANAC”.

  • [2] Così l’art. 1 della direttiva.

  • [3] Così il primo “considerando” della direttiva.

  • [4] Nel settore della cronaca giornalistica le due sentenze fondamentali sono Cass. 18 ottobre 1984, n. 5254, e Cass. S.U., 18 ottobre 1984, n. 5259.

  • [5] Cfr. Cass. 31 maggio 2022, n. 17689; Cass. 29 novembre 2016, n. 24260; Cass. 8 luglio 2009, n. 16000; Cass. 10 dicembre 2008, n. 29008; Cass. 14 giugno 2004, n. 11220.

  • [6] Cass. 10 luglio 2018, n. 18176; Cass. 17 gennaio 2017, n. 996.

  • [7] Cass. 18 gennaio 2019, n. 1379.

  • [8] V. in particolare, l’art. 3 della l. n. 179/2017.

  • [9] Utilizziamo la terminologia adottata nelle linee guida ANAC (cfr. il par. 2.1. sull’oggetto della segnalazione), riferendosi ad una serie di materie espressamente indicate nel decreto all’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, 4, 5 e 6. Sul punto, si v. più avanti il paragrafo relativo all’ambito oggettivo del decreto stesso.